Operativa la maxi deduzione per le nuove assunzioni con la pubblicazione del decreto attuativo firmato dai ministri dell’Economia e del Lavoro. Si tratta di un’agevolazione che trova una propria ratio nell’ambito dell’iniziale disegno di revisione dell’Ires previsto dalla delega per la riforma fiscale. Una misura di maggiorazione del costo al momento limitata solo al 2024 che, tuttavia, dovrebbe consentire una prima fase di sperimentazione di un incentivo destinato a valorizzare l’incremento stabile della forza lavoro anche per i periodi d’imposta successivi. L’ambito di applicazione è limitato alle imposte dirette (Ires e Irpef) e presenta certamente dei tratti di novità riprendendo, tuttavia, alcuni criteri di misurazione del beneficio già puntualmente testati nel 2005 ai fini Irap proprio con riguardo alle nuove assunzioni. Queste ultime costituiscono, dunque, il perno centrale della misura. Spetterà all’operatore economico verificare, in primo luogo, la sussistenza di una differenza positiva tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del 2024 e il corrispondente valore medio del 2023.
Dunque, chi ha effettuato nuove assunzioni nel corso del 2023, generando un incremento del valore medio degli occupati nel 2024, non potrà accedere all’incentivo in assenza di almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, ad evitare eventuali abusi, concorre l’ulteriore criterio che impone, comunque, la presenza di un incremento complessivo della forza lavoro rispetto al precedente esercizio, conteggiando tutte le diverse categorie di lavoratori.
Pertanto, la mera stabilizzazione dei rapporti, con trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato, pur dando luogo a un incremento occupazionale non consente l’accesso al beneficio per mancanza di “nuova” forza lavoro.Il decreto scioglie poi qualche nodo con riguardo alle operazioni straordinarie. Appare decisamente coerente l’esclusione dal computo dei dipendenti in forza nel 2023 presso la società coinvolta nell’operazione e trasferiti nel 2024 alla beneficiaria. Per le operazioni straordinarie che coinvolgono lavoratori assunti quest’anno occorrerà, invece, procedere alla distribuzione del beneficio tra le società interessate tenendo conto di una quota proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.Con riferimento alle tipologie contrattuali, rilevano, invece, le conversioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nonché i contratti part-time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. In assenza di chiarimenti le dimissioni volontarie, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa del dipendente potrebbero rilevare come decremento del personale. Un aspetto da considerare riguarda i criteri per la determinazione del beneficio e, dunque, del maggior costo ammesso in deduzione. Il decreto risolve alcune criticità emerse subito dopo la pubblicazione del Dlgs 216/2023, in particolare con riferimento alla quota incrementale del 10% prevista nel caso in cui l’assunzione riguardi categorie di lavoratori svantaggiati.
Il meccanismo scelto è decisamente di più agevole applicazione rispetto all’iniziale formula legislativa che presentava un richiamo a coefficienti diversificati in funzione della specifica condizione del lavoratore. In sostanza sarà, dunque, possibile applicare una maggiorazione del 30% valida in pari misura per tutte le categorie di lavoratori ricompresi nell’elenco riportato all’allegato 1 del Dlgs 216/2023.
Una difficoltà operativa potrebbe registrarsi, invece, nel caso in cui il beneficio su cui applicare la maggiorazione è costituito dall’incremento complessivo del personale dipendente in luogo del costo effettivo del neoassunto (articolo 5 del decreto). In tal caso, in presenza di nuove assunzioni cui sono assegnate percentuali diverse di maggiorazione (ordinaria del 20% o 30%) occorrerà suddividere il costo individuato dalla norma tra le due categorie di neoassunti in misura proporzionale.