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L’amministratore è personalmente responsabile se non versa i contributi al custode

Tra i compiti dell’amministratore di c’è quello di gestire correttamente la contabilità e pertanto se omette di versare i contributi al custode ne risponde personalmente. Lo precisa l’interessante sentenza del Tribunale di Torino 573/2024.

Il fatto

Ad originarla l’opposizione dell’amministratore ad un avviso di accertamento Inps sull’omesso versamento dei contributi del portinaio. Nella sua difesa si era appigliato all’errore effettuato dall’istituto di previdenza che aveva parlato di società invece di condominio. L’indicazione del codice fiscale però, tanto nell’avviso di accertamento quanto nell’ordinanza di ingiunzione, consentiva chiaramente di identificare lo stabile che negava tra l’altro di avere mai amministrato.

I giudici precisano che il termine società contenuto nei due atti appariva frutto di un refuso e in secondo luogo, come emergeva dal verbale di assemblea prodotto dal nuovo amministratore, non c’erano dubbi circa il fatto che l’opponente avesse svolto – in quel periodo – il ruolo di amministratore.

I compiti dell’amministratore

Sull’imputabilità dell’illecito in carico all’amministratore la sentenza della Cassazione 4561/2023 afferma che l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato, di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condòmini verso l’esterno. Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni.

Nel caso di specie, la gestione del rapporto di lavoro del custode del condominio rientra certamente tra gli atti di gestione della cosa comune e la tenuta della contabilità demandata all’amministratore di condominio, proprio dall’articolo 1130 Codice civile, che riserva all’amministratore i compiti di erogare le spese occorrenti per l’esercizio dei servizi comuni e di eseguire gli adempimenti fiscali. Nell’ambito di tali mansioni l’amministratore di condominio è obbligato principale in qualità di rappresentante di ente privo di personalità giuridica.

L’esito

Il tardivo pagamento dei contributi da parte dell’amministratore poi subentrato non poteva eliminare l’illecito contestato all’ex gerente, il cui ricorso è stato respinto con condanna alle spese di lite.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore