Ammonta a 72 euro l’importo dell’ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno in caso di appalto, distacco e somministrazione illeciti. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1091/2024 del 18 giugno contenente le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legge 19/2024 che, con lo scopo di rafforzare il contrasto al lavoro irregolare nell’ambito degli appalti, ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Dal 2 marzo 2024, nelle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legittimità, utilizzatore e somministratore sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Tuttavia, i 60 euro previsti dal testo normativo, in fase di applicazione della sanzione, divengono 72 euro, trovando applicazione l’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018. Infatti, tale disposizione è stata modificata solo in parte dal decreto legge 19/2024, con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero, con ciò confermando, secondo l’Ispettorato, l’operatività dell’aumento del 20% già previsto per le fattispecie previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003. Di conseguenza, in tema di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1) e appalto e distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), l’ammenda sarà pari a 72 euro (ossia 60 euro cui va sommato l’aumento del 20%) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Esemplificando, in presenza di un appalto illecito in cui sono coinvolti 3 lavoratori, impiegati ciascuno per 10 giornate, la sanzione è determinata in misura pari a 2.160 euro, così calcolata: 60x3x10 = 1.800 euro, importo poi aumentato del 20 per cento, in base a quanto previsto dal citato art. 1, comma 445 lettera d). Peraltro, tale maggiorazione deve essere applicata anche ai nuovi importi di altre ammende previste dal decreto legge 19/2024, rispetto alla quantificazione dei quali, per maggiore chiarezza, l’Ispettorato ha predisposto e allegato alla nota una tabella con la determinazione delle varie somme.
Riscontrata l’assenza dei requisiti dell’appalto genuino, trattandosi di violazione di carattere penale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero con la sola ammenda, come previsto dall’articolo 15 del Dlgs 124/2004, il personale ispettivo impartirà la prescrizione obbligatoria (articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994) per estinguere in via amministrativa il reato, invitando il datore di lavoro a sanare l’irregolarità accertata. La sanzione da pagare per l’estinzione del reato, per le ipotesi di ottemperanza con regolarizzazione postuma da parte del datore di lavoro, sarà pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita, per giornata e per lavoratore (quindi 18 euro invece di 72).
In ogni caso, il legislatore, mantenendo l’impostazione prevista in occasione della depenalizzazione in precedenza operata con il Dlgs 8/2016, al nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 ha stabilito che la sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Pertanto, ove, in ragione del numero di giornate di illecita occupazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore a 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta a un quarto (articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994) e così risulterà di 1.250 euro.
Per quanto riguarda il regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria, si devono attendere ulteriori indicazioni dell’Ispettorato.