Il day hospital non rientra nel calcolo del periodo di comporto. Risulta quindi errato il licenziamento inflitto per il superamento del comporto considerando i giorni trascorsi in day hospital. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15845/24.
I fatti e la sentenza d’Appello
La vicenda finita sul tavolo dei Supremi giudici era stata oggetto di pronuncia della Corte d’appello secondo cui nel computo dei limiti della conservazione del posto di lavoro e del trattamento economico non dovevano essere conteggiate: a) le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; b) le terapie salvavita; c) i periodi di assenza continuativa superiori a un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. I giudici di appello, in particolare, hanno accertato che gli accessi al pronto soccorso nei giorni 18, 20 e 27 agosto 2018 nonché il ricovero in data 10 settembre 2018 (con intervento chirurgico eseguito l’11 settembre e successiva dimissione il 13 settembre 2018), erano avvenuti pacificamente durante le assenze per malattia ritualmente comunicate e giustificate. La Corte d’appello ha precisato che nessun onere di comunicazione degli accessi al pronto soccorso e del ricovero gravava sul dipendente, data la valenza puramente oggettiva dell’assenza per malattia, ai sensi dell’articolo 2110 del Codice civile. Per concludere secondo i giudici di merito, sottratti i giorni di ricovero (comprensivi degli accessi al pronto soccorso), il recesso risultava intimato prima del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro contrattualmente previsto ed è quindi nullo, per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma 2 del codice civile.
Il ricorso in Cassazione
Avverso tale sentenza il datore ha proposto ricorso per Cassazione e il prestatore ha resistito con controricorso. L’appellante ha dedotto che ha errato la Corte d’appello nell’affermare che il riferimento al day hospital, nella previsione contrattuale, avesse valore esemplificativo di prestazioni sanitarie comunque erogabili nell’arco temporale della giornata. La Cassazione, tuttavia, ha bocciato la tesi del datore evidenziando come il motivo di censura investa l’interpretazione dell’articolo 70 del Ccnl Carta Industria nella parte in cui, alla lettera a) esclude dal computo ai fini del comporto “le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”. Punto a favore, quindi, del lavoratore con conseguente bocciatura del licenziamento per il superamento del periodo di comporto.