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Decreto Pnrr, sicurezza: duplice obiettivo per la lista di conformità

L’ampio intervento di riforma sulla materia degli appalti e della sicurezza sul lavoro contenuto nel decreto Pnrr (Dl 19/2024, convertito con legge 56/2024) non contiene solo misure volte a inasprire le misure di carattere sanzionatorio: ci sono anche misure di carattere promozionale, volte a incentivare e premiare le condotte virtuose in materia di prevenzione delle misure di tutela della sicurezza sul lavoro. Uno degli interventi più rilevanti che fanno parte di questo filone è la creazione della cosiddetta «lista di conformità», prevista e disciplinata dall’articolo 29, commi da 7 a 9, del decreto. Questa lista, curata e gestita dall’Ispettorato nazionale del lavoro, consiste in un elenco informatico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e accessibile liberamente da parte di chiunque.

Possono essere iscritti in questo elenco quei datori di lavoro virtuosi che risultano immuni da violazioni, al termine di eventuali ispezioni sul lavoro, e che prestano espressamente il proprio consenso alla pubblicazione. L’iscrizione avviene – unitamente al rilascio di un attestato – al termine di un accertamento ispettivo avente a oggetto l’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, comprese le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; ispezioni, quindi, che non riguardano in senso stretto solo la materia degli appalti, ma abbracciano in maniera ampia tutta la materia della tutela del lavoro. L’iscrizione spetta, come accennato, solo se dall’accertamento non emergano violazioni o irregolarità, e a condizione che il datore di lavoro presti il suo assenso.

L’effetto dell’iscrizione è duplice: uno di tipo strettamente giuridico, e uno di tipo reputazionale. L’effetto giuridico riguarda una “protezione” relativa e temporanea, conseguente alla presenza in lista. Il datore di lavoro virtuoso, cui sia stato rilasciato l’attestato di conformità, godrà di una sorta di immunità per un anno dalla data di iscrizione alla lista di conformità in quanto non verrà sottoposto, per tale periodo, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Una protezione, come si diceva, che non è assoluta: il divieto di nuove verifiche riguarda, infatti, solo le materie oggetto dei precedenti accertamenti e non si applica ad alcune tipologie di ispezioni. Restano possibili, infatti, eventuali verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come non sono precluse le ispezioni conseguente a richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Durante il periodo di iscrizione nella lista, inoltre, può sempre intervenire una perdita dello status: eventuali violazioni o irregolarità, accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, comportano la cancellazione del datore di lavoro dalla lista di conformità. Il secondo effetto dell’iscrizione nella lista di conformità, come ricordato, è di tipo reputazionale: essendo consultabile pubblicamente, l’iscrizione nell’elenco fornisce al datore di lavoro una “credenziale” importante in merito al rispetto delle misure di tutela del lavoro e della sicurezza. Un’attestazione importante, in un mercato sempre più attento al rispetto degli standard di sostenibilità su diversi temi sociali, primo tra tutti quello del lavoro. La lista di conformità non è, al momento, immediatamente operativa: per la sua concreta operatività l’Ispettorato dovrà fornire le specifiche tecniche e operative da seguire per avviare in concreto l’elenco informativo.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore