L’articolo 1, comma 94, della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), ha introdotto, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, il divieto di compensare qualsivoglia credito in essere, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal 1° luglio 2024.
Tra le criticità rilevate nel testo normativo, ricordiamo in particolare la previsione secondo cui il divieto di compensazione «cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate», lasciando intendere che, in caso di pagamento dilazionato del debito, il divieto non potesse essere rimosso fino ad avvenuto pagamento del totale dell’importo.
A tale problematica ha posto rimedio l’articolo 4, comma 2, del Dl 39/2024 che, modificando l’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl 223/2006 (introdotto dalla legge 213/2023), chiarisce che il divieto «non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza». Inoltre, il medesimo comma 2 esclude dal divieto di compensazione i crediti di natura previdenziale ed assicurativa, che potranno, quindi, essere sempre compensati; tale disposizione appare tra l’altro in sintonia con le ulteriori limitazioni introdotte sul punto dall’articolo 1, comma 97, della legge 213/2023.
L’ultimo dubbio fugato dal Dl 39/2024 riguarda la coesistenza della norma trattata con quanto già previsto dall’articolo 31, comma 1 del Dl 78/2010: viene infatti chiarito che tale disposizione resta pienamente valida ed operante, laddove non siano applicabili le disposizioni nel nuovo testo dell’articolo 37 del Dl 223/2006.
In buona sostanza, limitatamente alle sole compensazioni di crediti erariali, laddove ci si trovi in presenza di debiti erariali a ruolo di importo oltre 1.500 euro e fino a 100.000 euro, la norma di riferimento sarà l’articolo 31 del Dl 78/2010, mentre, superato tale importo, acquisterà piena validità quanto disposto dal nuovo testo dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl 223/2006.
È stata infine estesa, anche per le esposizioni debitorie a ruolo superiori a 100.000 euro la possibilità, già prevista dal Dl 78/2010 per i debiti oltre 1.500 euro, di pagare anche parzialmente tali somme, mediante compensazione di crediti relativi a stesse imposte (articolo 31, comma 1, quarto periodo Dl 78/2020).
Resta da capire la corretta procedura da adottare in tutti i casi in cui vi siano controversie in fase di definizione per contestazione del contribuente avverso l’iscrizione a ruolo.