Il D.Lgs. n. 67/2011, così come modificato dall’art. 24, D.L. 201/2011 (L. 214/2011), prevede, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
Si tratta, in particolare, dei c.d. lavori usuranti di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro 19.5.1999. Con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla ITL competente ed ai competenti istituti previdenziali.
Ai fini della suddetta comunicazione, i datori di lavoro devono compilare il modello LAV_US, disponibile online su Cliclavoro.gov.it, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (Ministero del Lavoro, nota 28.11.2011).
Entrando nel dettaglio, il provvedimento individua, per l’applicazione del beneficio, quattro categorie di lavoratori. Si tratta in particolare di:
Entrando nel dettaglio sono i lavoratori che prestano la loro attività in:
– “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
– “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
– “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
– “lavori in cassoni ad aria compressa”;
– “lavori svolti dai palombari”;
– “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
– “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
– “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
– “lavori di asportazione dell’amianto”, mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Sono quelli così definiti dal D.lgs. 66/2003 che possono far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
– lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (Secondo il D.lgs. 66/2003: periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (78 giorni per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009).
– Al di fuori dei casi citati, rientrano tra i beneficiari, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che la comunicazione interessa il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro (notturno) svolto per periodi inferiori (Min. lavoro nota 23 maggio 2012 n. 9630).
Si tratta dei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.Lgs. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
Quindi le attività soggette non sono tutte ma solo quelle rientranti in specifiche lavorazioni contrassegnate da una data voce di tariffa che occorre riferire dal 2019 al nuovo sistema tariffario INAIL (il lavoro a cottimo non rientra tra i predetti criteri – INPS, msg. 15762, 25.8.2011).
In particolare si tratta di (tra parentesi le voci di tariffa):
• Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti (1462);
• Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc. (2197);
• Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (6322);
• Costruzione di autoveicoli e di rimorchi (6411);
• Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (6581);
• Elettrodomestici (6582);
• Altri strumenti e apparecchi (6590);
• Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. (8210);
• Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (8230).
Autisti
Conducenti di veicoli (tutte le macchine di qualsiasi specie, guidate dall’uomo, che circolano sulle strade), di capienza complessiva non inferiore a 9 posti (compreso il conducente), adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono esclusi gli autotrasportatori di merci. Questi ultimi potrebbero rientrare nella disciplina dei lavori usuranti solo se svolgono periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.