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Cigo per meteo: istruttoria condizionata dallo svolgimento dell’attività

Con il messaggio 694 del 15 febbraio 2024, l’Inps ha operato un’ampia ricognizione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo.

L’Istituto – nel ricordare in via preliminare che i criteri per la valutazione delle istanze di cigo per la richiamata causale sono stati dettati con la circolare 139/2016 e con i messaggi 1856/2017, 3777/2019, 2999/2022 e 2729/2023 – ha precisato che le domande originate da avverse condizioni meteorologiche devono essere corredate da una relazione tecnica nella quale siano specificate sia la tipologia dei lavori in corso al momento dell’evento che la fase lavorativa in atto. Nella relazione devono essere altresì fornite informazioni sulla tipologia e sull’ubicazione del cantiere o dell’unità produttiva per cui è presentata l’istanza e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori essendo questi elementi indispensabili per una compiuta disamina della domanda.

Nella circostanza in cui nella relazione tecnica non siano fornite tali informazioni, le Sedi potranno richiedere un supplemento istruttorio (articolo 11, Dm 95442/2016).

Secondo l’atto di prassi, la valutazione deve essere svolta non soltanto in merito ai dati dei bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico avverso forniti (quali, ad esempio: intensità delle precipitazioni piovose o nevose, velocità del vento, temperature, etc.) ma anche in relazione all’accertamento delle concrete modalità di svolgimento dell’attività e della condizione soggettiva in cui si trovano ad operare i lavoratori.

Secondo l’Inps, pertanto, sempre a titolo esemplificativo, la valutazione dell’intensità del vento dovrà tener conto della tipologia di lavorazione in atto e della modalità con la quale viene svolta. E’ evidente, infatti, che l’incidenza del vento su un’attività che si svolge al suolo è inferiore a quella che si determina se la lavorazione avvenisse in altezza.

Allo stesso modo l’incidenza della pioggia è maggiore su alcuni tipi di lavorazioni quali quelle relative al rifacimento di tetti o lastrici solari.

Il messaggio precisa quindi che, in questi casi, è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dalle concrete modalità e condizioni di svolgimento delle attività sospese per effetto dell’evento.

Nella valutazione della causale dovrà essere considerata anche l’ubicazione del luogo di lavoro rilevando nella circostanza anche l’altitudine superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l’acquisizione del bollettino meteo.

Tale considerazione opera anche in caso di temperature elevate quando sia necessario indossare tute, caschi, ed altri apparati di protezione ovvero i lavori si svolgano vicino a macchinari che emanano calore supplementare.

In ogni caso, anche per la richiesta di cigo per eventi meteo, il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà (articolo 11, Dlgs. 148/2015 e articolo 1, Dm 95442/2016).

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore