L’accertamento della tipologia e del contesto delle attività lavorative svolte in concreto dai dipendenti di una ditta è necessario per valutare la presenza o meno di un cantiere, ai sensi dell’articolo 89 Dlgs 81/2008, e di conseguenza la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge 68/1999 per il corretto conteggio della base di computo, necessaria per l’assolvimento degli obblighi assunzionali in materia di collocamento obbligatorio. In tal senso il recente parere 24 gennaio 2024, n. 143 dell’Ispettorato nazionale del lavoro in risposta ad un quesito proveniente da un proprio ufficio territoriale. Tale precisazione fornisce l’occasione per riepilogare le varie ipotesi di esoneri ed esclusioni che operano in occasione della determinazione delle dimensioni dell’organico aziendale, in ragione del quale vengono individuate, ove presenti, le esatte quote di riserva assunzionale, alle quali è tenuto un datore di lavoro.
Quota riserva
L’articolo 3, comma 1, della legge 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili, appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della stessa legge, in misura variabile a seconda dell’organico aziendale. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad assumere un disabile; le aziende che presentano un organico tra le 36 e le 50 unità ne devono avere in forza due; coloro, invece, che impiegano oltre 50 dipendenti sono tenuti al rispetto di una aliquota pari al 7% dei lavoratori occupati, oltre all’assunzione di un’unita (o l’1% dell’organico se occupano più di 150 dipendenti) proveniente dalle categorie protette (orfani e coniugi deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio e soggetti equiparati), come previsto dal comma 2 dell’articolo 18 della medesima legge.
I datori di lavoro che rientrano in tali fasce, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 68/1999, devono provvedere all’invio telematico, agli uffici competenti, di un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Tale adempimento è dovuto solo se la situazione occupazionale ha subito mutamenti ai fini dell’aliquota d’obbligo, rispetto all’ultimo prospetto inviato.
Computo, esclusioni ed esoneri
Individuata, quindi, l’aliquota d’obbligo, la medesima norma stabilisce una serie di esenzioni. Si tratta, in effetti, di una descrizione analitica dei criteri di computo e di un elenco tassativo di lavoratori non computabili ai fini della determinazione dell’organico aziendale. Devono, infatti, essere conteggiati, di norma, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie, espressamente indicate nel comma 1: i lavoratori assunti ai sensi della stessa legge 68/1999; i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro i dirigenti; i lavoratori con contratto di inserimento; i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro presso l’utilizzatore i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, assunti ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, co. 4-bis, Legge 383/2001 e s.m.. Per quanto concerne, invece, i lavoratori in forza con contratto a tempo parziale, gli stessi vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, Legge 68/1999) considerando anche l’eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche, come indicato nella circolare MLPS 9/2004. Sono esclusi, inoltre, i lavoratori invalidatisi nel corso del rapporto con una percentuale pari o superiore al 60% o avviati al lavoro non attraverso i servizi competenti, che presentano un handicap analogo a quello appena citato.
Vi sono, poi, ulteriori esclusioni previste da apposite discipline di settore, cui rinvia lo stesso comma 1 del citato articolo 4, quali: i lavoratori stagionali, per i quali il periodo si calcola sulla base delle giornate lavorative effettivamente prestate nell’anno solare, anche non continuative gli apprendisti (art. 47, comma 3, Dlgs. 81/2015); lavoratori assunti in sostituzione di personale dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (es. in sostituzione di maternità); i lavoratori “a chiamata”, computati, secondo la previsione dell’articolo 18 del Dlgs. 81/2015, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre lavoratori con contratto di telelavoro (art. 23 Dlgs. 80/2015). Rispetto a quest’ultima categoria di lavoratori, a seguito del diffondersi, nel periodo pandemico, della modalità di lavoro agile, il riferimento all’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro” dalla base di computo ha portato il Ministero del lavoro, sollecitato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a valutare la questione interpretativa sui lavoratori in smart working, considerato che detta modalità di prestazione di lavoro pare assimilabile, per alcuni aspetti, alla tipologia del telelavoro. Nell’interpello 3/2021 il Ministero ha, invece, precisato che i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili ed appartenenti a categorie protette.
L’Ispettorato ha anche confermato, con nota 1046/2020, l’orientamento secondo il quale, in caso di cambio appalto, il personale “assorbito” – in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando – è escluso dalla base di computo della quota di riserva. Il limite temporale di tale esclusione, in assenza di una specifica disposizione normativa, coincide con la durata dell’appalto.
Vanno, altresì, tenute presenti le disposizioni di natura esimente. Si pensi alla sospensione temporanea, su base provinciale, degli obblighi occupazionali nelle imprese soggette a trattamenti integrativi salariali straordinari; alle procedure collettive di riduzione di personale, su tutto il territorio nazionale, per tutta la loro durata e fino a quando non si esaurisce il diritto di precedenza in favore dell’ultimo lavoratore licenziato; alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 68/1999, che consentono di modulare nel tempo gli obblighi.
Vi è poi il caso dell’esonero, previsto dall’articolo 5, commi 3 e 3 bis. La prima tipologia è riservata ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili. Gli stessi possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, tramite un versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 di un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Il comma 3 bis, invece, consente l’esonero ai datori di lavoro che svolgono lavorazioni ad alto rischio che comportano il pagamento di un premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Anche in questo caso è previsto il versamento di un contributo al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Altre categorie escluse sono quelle dei partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione con riferimento alle quali, come indicato nel comma 3 dell’articolo 3, per la quota di riserva si computa esclusivamente il personale tecnico-esecutivo che svolge funzioni amministrative. Stesso principio, peraltro, stabilito, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del DPR 333/2000, anche per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro.
Sono altresì esclusi i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (tirocinanti, stagisti, collaboratori coordinati e continuativi) e le categorie di lavoratori appartenenti a settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre, che restano fuori dalla base occupazionale ai fini del computo della quota di riserva, nonché il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
Personale di cantiere
Rispetto alla realtà di cantiere, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato è intervenuta di recente con il parere 143/2024 riguardo la corretta applicazione della deroga contenuta nell’articolo 5, comma 3, legge 68/1999. La nota ricorda come quest’ultimo comma esonera dall’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Con nota 16522/2013 il Ministero del lavoro ha già precisato che rientra tra il personale di cantiere anche quello direttamente e strettamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell’edilizia. L’esclusione, come affermato dal Ministero, “è strettamente limitata al solo personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle varie opere di manutenzione svolte in cantiere”. Pertanto, è legata all’operatività del personale dipendente presso il “cantiere”.
Tuttavia, a tal proposito, nell’interpello 11/2015 il Ministero del lavoro ha precisato che le figure del direttore dei lavori, dell’assistente alla direzione dei lavori, del direttore operativo, dell’ispettore di cantiere e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, contrariamente al principio generale per il settore dell’edilizia, non vengono esclusi dal computo della quota di riserva, alla luce della previsione normativa che fa espressamente riferimento ai datori di lavoro che svolgono, nell’ambito dei cantieri edili, le attività individuate nell’allegato I del DLgs. 494/1996, nonché ai datori iscritti in qualità di impresa edile nel registro delle imprese ed in tal modo inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali. In altre parole, il personale sopra indicato, essendo adibito a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può essere escluso dal computo della quota di riserva in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Il punto centrale riguarda, quindi, proprio l’operatività del personale dipendente presso il “cantiere”, per la cui definizione, ai fini dell’applicabilità o meno del citato comma 3, si deve far riferimento all’articolo 89 comma 1 lett a) del Dlgs. 81/2008, richiamato proprio dall’interpello 11/2015: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del medesimo Decreto. In particolare l’Allegato X annovera i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. A questi si aggiungono anche lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il personale ispettivo dovrà, dunque, porre particolare attenzione alla tipologia ed al contesto delle attività svolte in concreto dal personale dipendente, costituendo tale accertamento di fatto elemento necessario a supporto delle conclusioni formulate con verbale unico di accertamento e notificazione.
L’Ispettorato precisa altresì che, laddove il luogo di lavoro non sia effettivamente qualificabile come “cantiere” ai sensi del richiamato articolo 89, la mera soggezione da parte del datore di lavoro agli obblighi di cui al Titolo IV del Dlgs. 81/2008 non costituisce di per sé condizione legittimante l’esclusione del personale suddetto dalla base di calcolo per il computo della quota di riserva disabili.