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Compensazioni orizzontali da luglio fuori dall’home banking

Non sono solo le compensazioni dei crediti previdenziali ed assistenziali a essere interessati dalla legge di Bilancio 2024: altre norme, infatti, introducono vincoli a tutte le compensazioni orizzontali, andando a comporre un mosaico che mai come oggi avrebbe bisogno di un testo di coordinamento, evitando di dover rintracciare le regole da seguire in decine di disposizioni differenti e fuori sistema.

I commi 94 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 prevedono nuove restrizioni, a partire dal prossimo 1° luglio. In primo luogo, viene eliminata la possibilità – nelle ipotesi in cui era ancora possibile – di eseguire i versamenti in compensazione mediante gli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate (tipicamente tramite home banking), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. Da tale data, quindi, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni (orizzontali) saranno validamente presentati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, e la presentazione tramite home banking resterà solo per i modelli integralmente privi di compensazione.

Inoltre, a partire dalla stessa data, per effetto del nuovo comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl 223/2006, è esclusa ogni compensazione (diversa da quella verticale) ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione (non gli avvisi bonari) per importi complessivamente superiori a 100mila euro, scaduti e non sospesi.

La norma non riporta una sanzione in caso di violazione del divieto, per cui è prevedibile si applichi – ove il modello errato non venga scartato all’origine – quella riservata ai crediti non spettanti (30% dell’importo compensato). La situazione che più allarma è quella dell’accertamento su cui viene presentato ricorso, in quanto:

il ricorso non evita il blocco alla compensazione, a meno che non si ottenga un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale;

anche l’ottenimento di un piano di rateazione da parte dell’agente della riscossione potrebbe non aprire le porte alla compensazione, perché la norma precisa che il blocco cessa solo “a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, locuzione che sembra addirittura impedire anche la compensazione dell’eventuale eccedenza e rendere inefficace un pagamento che porti il residuo dovuto sotto la soglia dei 100mila euro.

È importante che giungano a breve chiarimenti sulla corretta applicazione di questa “stretta” normativa (comprese le rateazioni già in corso al 1° luglio), e sulla sua coesistenza con l’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, che vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro. A differenziare la nuova disposizione (oltre al limite di importo che fa scattare il blocco alle compensazioni) c’è l’estensione del divieto a tutte le posizioni creditorie del contribuente (compresi i bonus da quadro RU) e le minori possibilità concesse per poter tornare a compensare. Non sembra sia stata sufficientemente considerata, in particolare, la situazione dei bonus edilizi, i quali, ove non compensati per quote nell’anno di riferimento, sono irrimediabilmente perduti e non possono essere recuperati alla fine del blocco.

Anche l’articolo 14 del Dlgs 1/2024 in tema di adempimenti tributari (in vigore dal 13 gennaio scorso) si occupa di compensazioni, prevedendo, per i soggetti che rientrano nel regime premiale Isa di cui all’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, che i limiti della compensazione “libera” (vale a dire senza necessità di ottenere il visto di conformità) passi:

dagli attuali 20 mila euro a 50 mila euro annui per l’utilizzo dei crediti per imposte dirette e Irap;

dagli attuali 50 mila euro a 70 mila euro annui per l’utilizzo del credito Iva (nonché per l’esonero dall’apposizione del visto ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva).

Per i crediti annui superiori, per singolo tributo, a 5mila euro è comunque sempre necessaria la presentazione preventiva (di almeno dieci giorni) della dichiarazione e resta il limite massimo di compensazione orizzontale pari (dal 1° gennaio 2022) a 2 milioni di euro per anno solare.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore