L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.
Si ricorda che, ai sensi della normativa richiamata, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:
- conservare una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti:
- il contratto di lavoro,
- i prospetti paga,
- i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero,
- la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni,
- la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente),
- l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. (INL – circolare 1/2023)
- il modello A1.
- designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
Questi i chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Quanto al primo aspetto, in ragione delle citate esigenze di semplificazione, si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circolare n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.
Quanto al secondo aspetto va invece chiarito che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.