L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito all’innalzamento, per il periodo d’imposta 2023, a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e di coloro i quali ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) con figli fiscalmente a carico (articolo 40, della Legge n. 85/2023, di conversione del Decreto legge n. 48/2023).
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente.