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Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro

Il D.L. 48/2023, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85, istituisce, dall’1.1.2024, la misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, denominata Assegno di inclusione, finalizzata a contrastare i fenomeni della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle categorie più deboli della popolazione, mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (artt. da 1 a 13). L’assegno di inclusione, assieme allo strumento del Supporto per la formazione e il lavoro (quest’ultimo operativo dal mese di settembre 2023), è destinato a sostituire il Reddito di cittadinanza.
È opportuno notare come, sul piano definitorio, l’Assegno di inclusione sia “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.” (art. 1, D.L. 48/2023), mentre il reddito di cittadinanza si poneva come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale” nonché “livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (art. 1, D.L. 4/2019). Si noti che il ruolo di misura di politica attiva del lavoro sarà assegnato al Supporto per la formazione ed il lavoro (v. infra). Nella disciplina dell’assegno di inclusione il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni (v. riquadro) è richiamato in alcune disposizioni ma solo indirettamente (cfr., ad esempio, articolo 5, articolo 6 ec.).
 
Le misure transitorie in materia di reddito di cittadinanza

La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, c. 313 e ss.) dall’1.1.2024 ha abrogato le disposizioni relative al reddito di cittadinanza (artt. da 1 a 13, D.L. 4/2019). Dall’1.1.2023 al 31.12.2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta transitoriamente solo nel limite massimo di 7 mensilità (prima delle modifiche il beneficio era riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, eventualmente rinnovabile, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un mese). Tali ultime disposizioni non si applicano:

A) in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità;
B) ai minorenni;
C) alle persone con almeno sessanta anni di età
D) per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Dopo le modifiche apportate in sede di conversione, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31.10.2023, comunicano all’INPS tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico. In mancanza l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31.10.e 2023.

Il supporto per la formazione ed il lavoro

L’articolo 12 del decreto Lavoro istituisce, a partire dal mese di settembre 2023, una nuova misura di attivazione al lavoro con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, in modo tale da consentire al soggetto interessato di aderire ai percorsi formativi di GOL per rientrare nei circuiti formativo-lavorativi. La ratio della misura differisce da quella dell’Assegno di inclusione in quanto mira a favorire l’inserimento lavorativo attraverso un intervento temporaneo destinato a coloro che hanno presumibilmente maggiore probabilità di trovare lavoro.
Tale misura sarà attuata mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nella misura rientrerà anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività. Il nuovo strumento è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (quindi, sostanzialmente, i cd. occupabili). Tale Strumento può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 del decreto legge (la relazione tecnica stima in oltre 615 mila i potenziali beneficiari). Tale strumento, infine, è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. È prevista la stipula di un patto di servizio.
L’interessato è tenuto a:

– dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
– rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
– autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Alla erogazione (tramite bonifico, non Carta elettronica) provvede l’INPS.
 
Fonte Sole 24ore