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Diritto alle ferie, prescrizione ed indennità sostitutiva

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023, statuisce che l’indennità sostitutiva di ferie non godute è intrinsecamente legata al diritto a godere delle ferie annuali. La prescrizione di tale diritto e della relativa indennità sostitutiva decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione dei casi in cui il datore di lavoro riesca a provare di aver adempiuto all’obbligo di concedere le ferie e di aver adeguatamente informato il lavoratore del venir meno del diritto al termine del periodo di riferimento.

Nel caso de quo, la dipendente di una P.A. adiva il Tribunale alla cessazione del suo rapporto di lavoro, per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, nonché per la mancata tempestiva fruizione delle ferie per compenso incentivante.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano parzialmente il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute.

La Corte di Cassazione, richiamando la direttiva Europea 2003/88, confermava il decisum dei Giudici di merito, affermando che il lavoratore ha il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie annuali, il cui scopo è quello del riposo rispetto all’esecuzione dei compiti attribuiti e di beneficiare di un periodo di relax e svago.

A questo diritto è intrinsecamente collegato quello dell’indennità per ferie non fruite, la cui corresponsione è subordinata, secondo l’art. 7 della medesima Direttiva, alle sole condizioni della cessazione del rapporto di lavoro e del mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali, cui avrebbe avuto diritto alla data in cui il rapporto di lavoro si era concluso. Il datore di lavoro è tenuto a provare di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, e la perdita del diritto alle ferie ed anche all’indennità sostitutiva può avvenire solo se quest’ultimo ha invitato, anche formalmente, il lavoratore a godere delle ferie maturate ed al contempo lo ha avvisato del venir meno di questo diritto al termine del periodo di riferimento.