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Adempimenti in ordine di reintegra

La Corte di Cassazione, sentenza n. 15767 del 5 giugno 2023, afferma che la modifica unilaterale dell’orario di lavoro del dipendente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro rappresenta un inadempimento all’ordine di reintegra.

Nel caso de quo il datore di lavoro licenziava il lavoratore per pretesa impossibilità sopravvenuta, a seguito di visita del medico competente e valutazione di idoneità alle mansioni assegnate. Il dipendente aveva impugnato detto licenziamento, ottenendo dal Tribunale la reintegrazione. Il datore di lavoro provvedeva con ordine di servizio alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma con orario ridotto da full time a part time, a cui il lavoratore rifiutava di conformarsi, vedendosi notificare di conseguenza un successivo licenziamento per assenza ingiustificata, impugnato giudizialmente dal dipendente.

La Corte d’Appello accoglieva il ricorso del lavoratore, conformandosi al principio giurisprudenziale secondo il quale al momento della reintegrazione, il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la trasformazione del rapporto di lavoro, poiché è necessario il consenso del lavoratore manifestato con accordo scritto.

Avverso la sentenza, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte afferma, confermando la sentenza dei Giudici di merito, che l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione lavorativa nella sua forma originaria, sia con riferimento al luogo ed alla mansione, che con riferimento all’orario. Infatti, la modifica unilaterale dell’orario di lavoro deve risultare da accordo scritto tra le parti ex artt. 5 e 8 del D.lgs. n. 81/2015, un comportamento contrario a tali disposizioni rappresenta un inadempimento all’ordine di reintegra cui il lavoratore potrà opporre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli