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Responsabilità datoriale e periodo di comporto

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 11136 del 27 aprile 2023, ha statuito che le assenze per infortunio sul lavoro devono essere computate nel periodo di comporto contrattualmente previsto, se non sussiste responsabilità del datore di lavoro per violazione delle cautele antinfortunistiche.

Nel caso de quo, la lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto, ritenendo che dal periodo di comporto dovessero essere escluse le assenze conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per lo scoppio di una vetrina termica di proprietà del committente, nell’ambito del servizio di ristorazione in appalto.

La Corte d’Appello, riformando la sentenza dei Giudici di prime cure, respingeva la domanda della lavoratrice. Infatti, secondo il Giudice del reclamo nel periodo di comporto dovevano essere computati i giorni di assenza per malattia conseguenti all’infortunio, essendo emersa l’imprevedibilità dell’evento, alla luce del grado di diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali del tempo. Avverso la sentenza, la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando il decisum dei Giudici di merito, afferma, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sono riconducibili alla nozione di infortunio contenuta nell’art. 2110 c.c., e sono, pertanto, computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro determinato dalla legge, dalle norme collettive, dall’uso o dall’equità.

Non risulta, infatti, sufficiente che l’assenza per malattia sia connessa con la prestazione lavorativa, perché possa essere esclusa dal periodo di comporto, risultando anche necessaria la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Responsabilità che non rappresenta una fattispecie oggettiva, in quanto la stessa deve essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e quindi non ravvisabile quando il datore di lavoro riesca a provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute del dipendente.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli