Con ordinanza n. 11488 del 3 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che “in base all’art. 41 del codice penale va data rilevanza a qualsiasi concausa che abbia contribuito alla produzione dell’effetto lesivo, quand’anche la sua incidenza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota“.