Attraverso una norma contenuta nell’art. 12 del c.d. “mille proroghe” (D.L. n. 198/2022), convertito, con modificazioni, nella legge n. 24 febbraio 2023, n. 14, il Legislatore ha prorogato anche per l’anno in corso l’art. 44 del D.L. n. 76/2022, riguardante gli oneri ricadenti sui professionisti e sulle associazioni datoriali relativi agli adempimenti necessari per l’assunzione dei lavoratori extra comunitari attraverso il decreto flussi migratori.
Tutto questo significa che, anche per il 2023, continuano ad applicarsi le regole amministrative stabilite, con particolare tempismo, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022.
Ma, quali sono gli obiettivi che si pone la nota dell’INL e come si inquadrano negli intenti semplificatori del D.L. n. 76/2022?
Le verifiche da effettuare prima della presentazione delle singole domande allo Sportello Unico per l’Immigrazione ubicato presso ogni Prefettura, i cui oneri, come vedremo tra un attimo, sono devoluti ai professionisti ed alle associazioni datoriali, riguardano, essenzialmente, l’osservanza delle previsioni contenute nel CCNL applicato, la congruità del numero delle richieste presentate dai datori di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), la capacità economica e le esigenze dell’impresa anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi dovuti nel rispetto delle leggi e del CCNL (commi 1 e 2 dell’art. 44). Nella presentazione dell’istanza il datore di lavoro (ed il professionista o l’associazione datoriale lo devono “asseverare”) debbono dar conto di aver presentato ai servizi per l’impiego richiesta di ricerca di personale disponibile a svolgere le stesse mansioni del lavoratore o dei lavoratori per i quali si presenta la domanda e che la ricerca, trascorsi i rituali venti giorni, non ha avuto esito positivo, sia perché nessuno ha aderito, sia perchè, dopo l‘individuazione della persona, l’incontro tra le parti non ha avuto buon esito, o perché l’interessato, seppur convocato, non si è presentato. Di ciò va data contezza ai servizi per l’impego del centro al quale era stata presentata la richiesta.
Tali accertamenti, anche per l’anno in corso, non sono più effettuati dal personale degli Ispettorati territoriali del Lavoro, ma sono demandati, in via esclusiva, ai professionisti ex lege n. 12/1979 (consulenti del lavoro, ma non solo) ed alle associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisca o abbia conferito mandato. Gli organi di vigilanza, in sintonia con l’Agenzia delle Entrate, possono, ovviamente, effettuare accertamenti sia sul rispetto della procedura che della sussistenza dei requisiti.
Si tratta di un compito, per certi versi, impegnativo, atteso che richiede accertamenti preventivi che, in alcuni casi, si presentano abbastanza complessi: qui il pensiero corre, agli anni passati, quando i funzionari degli Ispettorati si trovavano, con scarsa disponibilità di mezzi (salvo, poi, far intervenire i servizi ispettivi) ad esaminare istanze con un numero particolarmente alto di richieste di manodopera rispetto alla capacità dell’azienda il cui fine principale era quello di far ottenere permessi di soggiorno a persone già presenti nel nostro territorio e che ha portato, sovente, alla luce traffici illeciti di notevoli dimensioni.
Sia il professionista che l’associazione datoriale, al quale si è rivolto il datore debbono assicurare, mediante una “asseverazione”, la sussistenza di tutte le condizioni. La documentazione va conservata per almeno cinque anni al fine di agevolare le eventuali verifiche degli organi di vigilanza. L’asseverazione, accompagnata da un documento di identità, viene rilasciata al datore di lavoro dal professionista o dal funzionario dell’associazione nella consapevolezza delle conseguenze, anche di natura penale, che potrebbero scaturire in presenza di dichiarazioni mendaci.
Ma, quali sono le cose che occorre verificare? Esse riguardano:
a. La capacità patrimoniale, intesa come strumento sufficiente a sostenere gli oneri retributivi e contributivi relativi al personale extra comunitario richiesto e idonea a mantenere, nel tempo, una struttura che permetta all’azienda di operare in modo equilibrato. Ai fini della capacità patrimoniale e dell’equilibrio finanziario, come ricorda la circolare n. 3/2022, occorre verificare, per ciascun lavoratore che si intende assumere, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui: il dato deve risultare dall’ultimo bilancio di esercizio o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Tale capacità economica, va verificata anche alla luce di ciò che dice il comma 8 dell’art. 30-bis del DPR n. 394/1999, sulla scorta sia del CCNL applicato che delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro. Per quel che riguarda il settore agricolo al quale si riferiscono buona parte delle istanze di stagionalità, si possono prendere a riferimento per la individuazione della capacità economica sia le dichiarazioni IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari “nettizzato” degli acquisti e della dichiarazione IRAP e considerare anche gli eventuali contributi comunitari;
b. L’equilibrio economico-finanziario, inteso come capacità di far fronte a tutti gli obblighi di pagamento assunti in precedenza ed agli investimenti che dovessero rendersi necessari;
c. Il fatturato, inteso come la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso la cessione di beni o le prestazioni di lavoro per le quali è stata emessa fattura;
d. Il numero dei dipendenti, compresi quelli già assunti, in passato, con le procedure di ingresso previste dal D.L.vo n. 286/1998, da intendersi come numero del personale mediamente occupato, nell’ultimo biennio, con contratto di lavoro subordinato. Il numero medio tiene, ovviamente, conto, dei lavoratori con contratto a tempo determinato che, a mio avviso, vanno calcolati secondo la previsione contenuta nell’art 27 del D.L.vo n. 81/2015;
e. Il tipo di attività svolta dall’impresa: se essa è a carattere continuativo o stagionale, anche secondo la definizione del D.P.R. n. 1525/1963.
Nella analisi della documentazione necessaria per l’asseverazione, il professionista ed il funzionario dell’associazione sindacale dovranno acquisire come elementi utili:
a. Il DURC, necessario per verificare la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Ai fini della regolarità dello stesso, dal 1° gennaio 2022, vanno considerati, per le aziende che vi aderiscono, i versamenti per le integrazioni salariali ai Fondi bilaterali ex articoli 26, 27 e 40 del D.L.vo n. 148/2015;
b. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa che affermi di non essere a conoscenza di indagini e dell’assenza di condanne, anche non definitive, per reati indicati ed introdotti dal D.L.vo n. 286/1998 e quelli contro la dignità e la sicurezza dei lavoratori (la circolare richiama una serie di articoli del codice penale, ivi compreso quello di caporalato);
c. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’azienda o, se diverso, di chi ha la responsabilità di gestione del personale, circa l’insussistenza di sanzioni amministrative irrogate nel biennio antecedente l’istanza, riguardanti l’impiego di manodopera irregolare (ossia, sanzioni per lavoro “nero”);
d. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa riguardanti le esigenze di richiesta di nulla osta in numero maggiore rispetto all’anno precedente. In questo caso si dovrà specificare l’acquisizione di nuove commesse, di nuovi appalti o di acquisizione di nuovi terreni;
e. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante di non aver chiesto alcuna asseverazione ad altro professionista o associazione relativamente ad altre domande: qualora ciò sia avvenuto occorre fornire tutte le indicazioni soprattutto quelle relative sia al numero dei lavoratori interessati che all’esito delle stesse.
Qualora le verifiche siano avvenute con esito positivo il datore di lavoro all’atto della presentazione dell’istanza, produce l’asseverazione del professionista o del funzionario dell’associazione (in calce alla circolare n. 3 sono riportati i modelli di asseverazione).
L’asseverazione deve dar conto che tutta la documentazione è stata verificata, che tutte le dichiarazioni ex DPR n. 445/2020 sono state acquisite e che quanto richiesto è stato ampiamente dettagliato.
Ma, ci sono casi nei quali l’asseverazione non è necessaria?
La riposta la fornisce la norma ed è ribadita dalla circolare n. 3: entrambe citano, innanzitutto, le pratiche relative al 2021 (dovrebbero, a mio avviso, essere già quasi tutte definite) per le quali, dopo l’esame dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, sono state richieste integrazioni documentali: qui l’asseverazione va presentata al momento della stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.
Vi sono, poi, altri due casi nei quali l’asseverazione non è richiesta.
Il primo riguarda i portatori di handicap con limitazioni alla propria autosufficienza: ebbene, in tale ipotesi non è necessaria la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro come, del resto, previsto dall’ultimo periodo del comma 8, dell’art. 30-bis del DPR n. 394/1999.
Il secondo concerne le domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che hanno, preventivamente, sottoscritto con il Ministero del Lavoro un protocollo di intesa ove si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, delle regole stabilite al comma 1 dell’art. 44: tutto ciò è previsto dal comma 5. La conseguenza di tale disposizione è che il rilascio del nulla osta al lavoro avviene, unicamente, sulla base della richiesta presentata dalla associazione sindacale datoriale firmataria sulla quale, però, incombe l’onere della conservazione della documentazione per almeno cinque anni.
Sia il testo normativo che quello di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro indicano, per la presentazione delle istanze, una sola strada: quella della asseverazione del professionista ex lege n. 12/1979 o, in alternativa, del funzionario dell’associazione datoriale scelta tra quelle comparativamente più rappresentative.
Non è possibile, quindi, percorrere una via autonoma che consenta al cittadino di presentare, direttamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda con tutta la documentazione richiesta, affinchè la stessa sia controllata dal funzionario dell’Ispettorato, cosa che, oggi, gli è espressamente vietata: di conseguenza, si è obbligati a passare al vaglio di un professionista o di una organizzazione che presenta i crismi della maggiore rappresentatività comparata.