È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe).
Vediamo di seguito gli aspetti principali, illustrati nel comunicato stampa del Ministero del lavoro, che riguardano in particolare:
- Competenza requisiti aziende per il decreto flussi:Per quanto riguarda gli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione (di cui all’art. 44 del D.L. n. 73/2022, convertito in L. n. 122/2022) viene prorogata al 2023 la competenza dei professionisti e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in merito alla verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (art. 9, comma 2, Decreto Milleproroghe).
- Rinvio della riforma dello sport: Si dispone un nuovo rinvio, questa volta di sei mesi per l’entrata in vigore della riforma dello sport contenuta nel decreto legislativo 36/202, che slitta al 1 luglio 2023. La proroga era stata chiesta dai professionisti del settore che hanno sottolineato come la riforma contenga aspetti controversi “in totale contrasto con le disposizioni generali sul libro unico del lavoro e dei connessi adempimenti previdenziali attualmente in vigore”. In particolare il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal “Decreto correttivo” di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023 e conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023 (art. 16, commi 1 e 2, Decreto Milleproroghe).
- Adeguamento statuti Fondi bilaterali e CIGS Fondo aereo: Il decreto Milleproroghe in materia di ammortizzatori sociali, prevede la proroga per i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 circa l’adeguamento alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023, invece che 31 dicembre 2022; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi (art. 9, comma 3, lett. a, Decreto Milleproroghe). Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della Riforma degli Ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 9, comma 3, lett. b, Decreto Milleproroghe). Le medesime proroghe in tema di Assegno di integrazione salariale, sono previste per il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà (art. 9, comma 3, lettere c-d Decreto Milleproroghe). Da segnalare inoltre per il Fondo trasporto aereo la proroga per le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, che sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Da notare che la prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all’impresa da parte dell’INPS o conguaglio (art. 9, comma 5, Decreto Milleproroghe);
- 5 X 1000: Il decreto Milleproroghe 198 2022 prevede che le disposizioni relative alla destinazione del 5×1000 (art. 3, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 111/2017) abbiano effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle ONLUS che continuano ad essere destinatarie della quota del 5×1000 con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per le associazioni di volontariato (art. 9, comma 4, Decreto Milleproroghe).