Di seguito, un interessante approfondimento di Roberto Camera, Esperto di Diritto del Lavoro, sul tema “Prestazioni occasionali e prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato“.
Con due diverse disposizioni, la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha:
1) rivisto alcune regole riguardati le prestazioni occasionali, così come disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito con la Legge n. 96/2017);
2) introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023/2024, una nuova tipologia contrattuale, definita prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
Con questo scritto andremo a vedere, in forma tabellare, le due novità introdotte dal legislatore.
Modiche al contratto di prestazioni occasionali
Vediamo quali sono le modifiche apportate dal legislatore alle prestazioni occasionali. Dette modifiche sono stabili nel tempo e non hanno una scadenza.
Novità
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Legge n. 197/2022, commi da 342 a 343
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Aziende
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Le aziende che possono utilizzare lavoratori occasionali sono quelle che hanno sino a 10 dipendenti a tempo indeterminato;
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Compenso
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Aumentato il limite economico (compenso) annuale che può essere erogato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori: 10.000 euro.
Gli altri limiti restano invariati:
– 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
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ATECO
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Il lavoro occasionale può essere applicatoanche alle prestazioni svolte nell’ambito delle attività di cui al codice ATECO 93.29.1:
– discoteche;
– sale da ballo;
– night-club e simili.
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Agricoltura
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Viene vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo
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Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a Tempo Determinato
Per attività di natura stagionale viene prevista, in via sperimentale, la possibilità di instaurare, per il biennio 2023-2024, prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a Tempo Determinato, alle seguenti condizioni.
Caratteristiche
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Legge n. 197/2022, commi da 344 a 354
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Tipologia attività
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Per attività di natura stagionale
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Datori di lavoro
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Aziende agricole in regola con l’applicazione del CCNL e dei contratti collettivi provinciali
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Durata
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Non superiore a 45 giornateannue, per singolo lavoratore, in un arco contrattuale massimo di 12 mesi
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Tipologie prestatori
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– non aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti l’instaurazione del rapporto (ad eccezione dei pensionati)
– disoccupati (che hanno presentato la DID)
– percettori della NASpI o della DIS-COLL
– percettori del reddito di cittadinanza
– percettori di ammortizzatori sociali
– pensionati di vecchiaia o di anzianità
– giovani under 25
– studenti scuola superiore (compatibilmente con gli impegni scolastici)
– studenti universitari (in qualunque periodo dell’anno)
– detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà
Dalla lettura della norma sembra che il primo limite integri anche i successivi.
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Adempimenti
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– Al rapporto di lavoro si applicano le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato
– Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, dovrà acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva
– Prima dell’inizio della prestazione va fatta la comunicazioneobbligatoria al Centro per l’Impiego (art. 9-bis, DL 510/1996), dove andranno previsti i seguenti dati
a) durata del contratto (massimo 12 mesi)
b) computo delle presunte giornate di lavoro effettivo (massimo 45 giorni)
c) l’informativa al lavoratore sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1, D.Lgs. n. 152/1997)
A tal scopo il Ministero del Lavoro ha aggiornato l’UNILAV, inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03
– L’iscrizione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro, può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile
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Compenso
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– Va erogato, direttamente dal datore di lavoro, con modalità tracciabile, sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL e dai contratti provinciali di lavoro, stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
e) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
– È esente da qualsiasi imposizione fiscale
– Non incide sullo stato di disoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)
– È cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico
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Contributi
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– La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è:
a) utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole
b) è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno
– Il datore di lavoro effettua all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata per i territori svantaggiati (ai sensi dell’art. 1, comma 45, della Legge n. 220/2010), entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’INPS e dall’INAIL, d’intesa tra loro
– L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo
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Esclusioni
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L’instaurazione di tale tipologia contrattuale è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano:
– il CCNL stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
– i contratti collettivi provinciali di lavoro
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Sanzioni
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1. Superamento del limite di durata (45 giornate annue):
– trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.
2. Violazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego:
– sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.
3. Utilizzo di soggetti diversi da quelli prescritti dalla normativa:
– sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che l’utilizzo di soggetti non rientranti tra le categorie di lavoratori indicati dalla norma non sia dovuta da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida obbligatoria (art. 13, del D.L.vo 124/2004).
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