Il Legislatore, recependo, parzialmente, alcune indicazioni provenienti dalle associazioni dei datori di lavoro agricolo, con una serie di commi che vanno dal 344 al 354, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), ha previsto, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale in agricoltura determinata da esigenze di natura occasionale, riferibili, essenzialmente, alle attività di natura stagionale: al contempo, con il comma 343, sono state cancellate tutte le disposizioni che nell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96, si riferivano alla piena applicabilità della “normativa PrestO”, al lavoro occasionale agricolo.
Per completezza di informazione, ricordo che con i commi immediatamente precedenti, le prestazioni occasionali ex art. 54-bis sono state, parzialmente riviste e, soprattutto, è stato allargato il campo di applicazione dei potenziali datori di lavoro destinatari.
Lavoratori interessati: requisiti e condizioni
La durata massima delle prestazioni previste è di 45 giorni lavorativi in una durata contrattuale non superiore a dodici mesi e i lavoratori potenzialmente interessati sono:
a) i disoccupati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro ex art. 19 del D.L.vo n. 150/2015, i percettori di NASPI o di DIS-COLL, i titolari di reddito di cittadinanza ed i percettori di ammortizzatori sociali (la norma sembra comprendere tutti coloro che sono destinatari sia degli interventi ordinari, che di quelli straordinari che, infine, di quelli erogati dai Fondi);
b) i pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c) i giovani al di sotto dei venticinque anni, iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari;
d) i detenuti e gli internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, nonché i soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Per poter accedere al contratto di lavoro c’è un primo passaggio da rispettare: i soggetti sopra indicati, ad eccezione dei pensionati, non debbono aver avuto, nei tre anni antecedenti, un ordinario rapporto di lavoro come operaio agricolo sia a tempo determinato che indeterminato. La norma si pone l’obiettivo di non destrutturare il sistema dei rapporti in agricoltura disciplinati dal D.L.vo n. 375/1993.
Il comma 345, di conseguenza, impone al datore di lavoro l’onere di acquisire una autocertificazione (possibilmente, ex D.P..R n. 445/2000 ma la legge non lo cita) dai singoli lavoratori concernente la condizione soggettiva sopra indicata, mentre sull’INPS ricade l’obbligo di sottrarre dalla contribuzione figurativa riguardante lo stato di disoccupazione o le misure di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.
Adempimenti del datore di lavoro
Ma, dopo tali adempimenti, cosa deve fare il datore di lavoro agricolo, per poter utilizzare il lavoratore con tale tipologia contrattuale?
Deve effettuare, in via preventiva, la comunicazione al centro per l’impiego ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, così come avviene per quelle che concernono tutti i rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: i quarantacinque giorni, intesi come durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di effettivo lavoro all’interno di un contratto che, come detto in precedenza, può avere una durata massima di dodici mesi.
Si tratta, quindi, di un contratto aperto (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 dicembre all’interno del quale vanno indicate le giornate presunte di lavoro). Sul punto, sarà opportuno attendere chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, relative alla criticità che si rinviene in tale sistema ed alla necessità di comunicare le eventuali giornate di lavoro che possono essere, senz’altro, diverse da quelle presunte (si pensi, ad esempio, alle attività lavorative strettamente correlate ad eventi meteorologici). Il limite dei quarantacinque giorni è stato inserito, di proposito, atteso che risulta essere inferiore alle cinquantuno giornate al cui raggiungimento sono correlate alcune prestazioni previdenziali ed assistenziali. La comunicazione al centro per l’impiego ha comportato la modifica dell’UNILAV: ciò è avvenuto con la nota n. 462 del 20 gennaio 2023 della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro che ha inserito, su tale modello, il codice H.03.03 che dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro agricoli.
La norma dispone, inoltre, al comma 347 che la stipula di tale tipologia contrattuale è preclusa ai datori che non applicano i contratti collettivi nazionali e provinciali (molto importanti nel settore) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sicuramente, gli organi di vigilanza (“in primis” gli ispettori del lavoro), nel caso in cui riscontrino tale comportamento inottemperante, ricondurranno il rapporto a contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Retribuzione del lavoratore agricolo
Ma, quale è la retribuzione del lavoratore agricolo occasionale e come viene corrisposta?
Il compenso è corrisposto dal datore sulla base delle tariffe retributive stabilite sia dal CCNL che da quello provinciale sottoscritti dalle organizzazioni agricole “leaders” a livello nazionale con le modalità indicate dai commi da 910 a 913 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che sono quelle della tracciabilità attraverso bonifici sul conto corrente bancario o postale indicato dal lavoratore, assegno circolare o bancario consegnato direttamente all’interessato, carta di credito o altro mezzo di pagamento elettronico: in caso di comprovato impedimento, il pagamento potrà essere disposto in favore di un delegato (che può essere soltanto il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale, purchè di età non inferiore ai sedici anni).
Il compenso (comma 350) può essere erogato anche in via anticipata su base settimanale, quindicinale o mensile.
Le somme percepite sono:
a) Esenti da IRPEF o da qualsiasi altra imposizione fiscale;
b) Non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato;
c) Sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
Contribuzione
La contribuzione versata dalle parti (che è quella molto favorevole per i datori di lavoro, atteso che è uguale a quella che si applica nelle “zone svantaggiate”) è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle di disoccupazione anche agricola, e per i cittadini extra comunitari il reddito percepito è computabile per il raggiungimento del limite necessario per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche i lavoratori occasionali agricoli debbono essere riportati i sul Libro Unico del Lavoro (LUL): ciò potrà avvenire anche in un’unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro (e questa appare una deroga importante per i datori), mentre l’informativa del decreto Trasparenza che è il D.L.vo n. 104/2022 che è andato a modificare, tra le altre cose, l’art. 1 del D.L.vo n. 152/1997, si intende soddisfatta nei loro confronti attraverso la mera consegna di copia della comunicazione di assunzione inviata, in via preventiva, al sistema telematico del centro per l’impiego competente. Al momento, restano in piedi, tutti gli altri adempimenti “comunicativi” previsti dal predetto decreto.
La contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, che comprende anche quella contrattuale deve essere versata all’INPS entro il giorno sedici del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite di comune accordo tra lo stesso Istituto e l’INAIL in base ad una aliquota, sui compensi che sono stati erogati, determinata ex art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati. Sul punto, si attendono indicazioni amministrative da parte dell’Istituto.
Conseguenze del superamento del limite di 45 giorni
Ma, cosa succede se il limite dei quarantacinque giorni complessivi nell’anno civile dovesse essere superato?
La risposta la fornisce il comma 354 il quale afferma che il rapporto si trasforma ex lege a tempo indeterminato.
Accanto a tale previsione è prevista una sanzione amministrativa specifica:
a) in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione telematica preventiva al centro per l’impiego;
b) in caso di utilizzazione di lavoratori diversi da quelli comunicati (qui potrebbero scattare anche sanzioni sul “nero”).
La sanzione non è diffidabile e risulta essere, pari ad una somma compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata di violazione, fatto salvo il caso che la violazione della comunicazione al centro per l’impiego non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nella autocertificazione.
Banca dati informativa
L’articolato sul lavoro autonomo occasionale in agricoltura si conclude con la previsione di un monitoraggio, attraverso una banca dati informativa ove si verificheranno sia l’andamento delle prestazioni previdenziali che le entrate contributive correlate: esso appare strettamente correlato a ipotesi di formulazione di proposte per eventuali adeguamenti normativi. Infatti non occorre dimenticare che le disposizioni non sono strutturali ma presentano una valenza biennale. Sulla scorta di tale previsione il Legislatore ha pensato ad una apposita convenzione tra il Dicastero del Lavoro e l’INPS.