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Licenziamento discriminatorio se le investigazioni sono effettuate solo sul dipendente sindacalista

E’ nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento intimato al dipendente, delegato sindacale, che abbia subito un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri colleghi senza responsabilità sindacali, risultando l’unico destinatario di indagini investigative.

Recesso collegato ad attività sindacale del dipendente? Nullo

Con ordinanza n. 2606 del 27 gennaio 2023, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso che una Spa aveva promosso per impugnare la decisione di annullamento del recesso per giusta causa dalla stessa irrogato nei confronti di un proprio dipendente.

La Corte d’appello, in particolare, aveva giudicato il licenziamento in parola come discriminatorio, ritenendo che il lavoratore avesse dimostrato il fattore che lo aveva esposto al rischio di discriminazione – il fatto che era attivista sindacale – e il trattamento riservatogli rispetto a quello di altri soggetti in condizioni analoghe e senza responsabilità sindacali, addetti ai medesimi compiti e che operavano con le sue stesse modalità di lavoro.

Il dipendente, inoltre, aveva dimostrato una correlazione significativa tra tali elementi, comprovando il trattamento sfavorevole subito in ragione dell’attività sindacale, in un contesto particolarmente conflittuale collegato al suicidio di un collega ed al rinvenimento di un suo messaggio diretto alla società, che collegava il suicidio medesimo allo stress lavorativo.

Da parte sua, invece, la società non aveva dato dimostrazione della ragione per la quale aveva disposto accertamenti investigativi dai quali erano poi emerse le incongruenze ed anomalie nell’orario di lavoro e nei rimborsi spese, alla base del licenziamento disciplinare.

Era quindi emerso il sospetto di un intento persecutorio legato all’attività sindacale, sgradita, svolta dal lavoratore.

La datrice di lavoro si era rivolta alla Cassazione lamentando motivi riferiti alla questione della compiuta allegazione di discriminatorietà del licenziamento, motivi tuttavia giudicati infondati.

Secondo la Suprema corte, era immune da vizi logici il ragionamento con cui il giudice del gravame aveva qualificato la domanda, nell’ambito del proprio relativo potere, in termini di richiesta di accertamento della natura discriminatoria e/o ritorsiva del recesso datoriale.

Licenziamento discriminatorio, regime probatorio

Ed era corretto, in tale contesto, lo specifico regime probatorio applicato in materia antidiscriminatoria, per come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che:

  • sul lavoratore incombe l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi;
  • al datore, invece, spetta l’onere di dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso.