Con D.P.C.M. 29 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, cd. Decreto Flussi 2022, è stata definita la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari residenti all’estero per l’anno 2022.
All’attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. verrà dato seguito con una circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Dall’articolato del Decreto Flussi 2022 emerge una importante novità per i datori di lavoro che vogliono assumere uno straniero residente all’estero nel 2023: prima di richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione, dovranno presentare al centro per l’impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori sul territorio nazionale con le caratteristiche ricercate.
L’ANPAL ha emanato le istruzioni con la nota operativa n. 17273 del 20 dicembre 2022 seguite dalla pubblicazione del modulo ufficiale di richiesta da inviare al centro per l’impiego (DCS n. 10 del 26 gennaio 2023).
Il Ministero del lavoro, con nota del 27 gennaio 2023, ha dato conto delle novità rinviando, per i dettagli, alla circolare in corso di pubblicazione.
Flussi d’ingresso 2022: quota massima di lavoratori extracomunitari
Il D.P.C.M. 29 dicembre 2022 stabilisce che, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso per l’anno 2022, la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale nonché di lavoro autonomo è di 82.705 unità. Tali unità sono suddivise nel seguente modo:
- 44.000 sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero;
- le restanti 38.705 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di cui, in particolare, 30.105 sono destinate a cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o che stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale; 1.000 sono destinate a cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine e 500 sono destinate, per motivi di lavoro autonomo, a cittadini stranieri appartenenti a specifiche categorie.
Le quote sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
Flussi d’ingresso 2022: adempimenti dei datori di lavoro
Il datore di lavoro che voglia assumere nel 2023 uno straniero residente all’estero, prima di richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione, deve verificare, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto.
La richiesta di personale deve essere presentata al centro per l’impiego competente utilizzando il modulo ufficiale approvato formalmente da ANPAL con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023.
Le modalità operative sono state definite dall’Agenzia con la nota operativa n. 17273 del 20 dicembre 2022.
Al riguardo il D.P.C.M. 29 dicembre 2022 ha disposto che per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:
a) assenza di riscontro, da parte del centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche ricercate, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal centro per l’impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l’impiego.
Tali requisiti devono essere autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Il Ministero del lavoro, con nota del 27 gennaio 2023, ha fatto presente che la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.
NOTA BENE: Da ultimo, lo stesso Ministero evidenzia un’altra novità: trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato, in via telematica, alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che per il rilascio del visto di ingresso entro 20 giorni dalla domanda.
Flussi d’ingresso 2022: domande per ingressi per lavoro e conversioni
Le domande per ingressi per lavoro e conversioni devono essere inviate dal 27 marzo 2023 (60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale) e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, secondo le modalità definite con la circolare interministeriale in corso di adozione.