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Licenziato il dipendente che incassata somma dai clienti e non le consegna all’azienda

Legittimo il licenziamento disciplinare dell’autista di autobus che trattiene le somme pagate dai clienti senza rilasciare alcun titolo di viaggio e senza consegnare l’incasso alla società.

E’ stato confermato, in via definitiva, il recesso per giusta causa di un conducente di pullman cui erano stati contestati una serie di atti illeciti, accertati tramite agenzia investigativa.

Al dipendente, in particolare, era stato addebitato di aver incassato somme di denaro dai viaggiatori senza il corrispettivo rilascio del titolo di viaggio, la mancata consegna all’azienda delle somme incassate nonché l’omessa consegna anche dei biglietti venduti a terra, tramite prevendita.

La Corte d’appello, nel rigettare il reclamo del lavoratore, aveva innanzitutto considerato legittima l’attività investigativa che l’azienda aveva commissionato ad un’agenzia privata, in quanto riguardante non già l’adempimento della prestazione lavorativa del conducente quanto piuttosto gli atti illeciti riferibili allo stesso, in effetti emersi.

Secondo i giudici di merito, inoltre, i fatti addebitati, comprovati dalle risultanze istruttorie, portavano a ravvisare una giusta causa di licenziamento sia per la proporzionalità ad essi della sanzione espulsiva sia per la loro idoneità alla rottura del vincolo fiduciario tra le parti.

La condotta, infine, era penalmente rilevante nonché espressamente sanzionata con la destituzione dal Codice disciplinare applicabile.

L’uomo si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, il mancato rispetto del principio di specificità della contestazione e di immediatezza del recesso e un omesso esame di fatti ritenuti controversi e decisivi per il giudizio.

Doglianze, queste, che la Corte di legittimità – pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 37326 del 20 dicembre 2022 – ha giudicato inammissibili, in quanto ponevano questioni sostanzialmente nuove ed implicavano un accertamento in fatto di competenza del giudice di merito.

Le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, inoltre, convergevano in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie, insindacabili in sede di legittimità.

Per gli Ermellini, invece, la Corte territoriale aveva correttamente accertato l’esistenza di una giusta causa di recesso, in esito ad un’argomentata e critica valutazione:

  • di idoneità della condotta all’irreversibile rottura del vincolo fiduciario;
  • di proporzionalità della sanzione espulsiva comminata.

Tale valutazione, operata in corretta applicazione dei principi di diritto enuncia