La Corte di Cassazione – sentenza n°29756 del 12 ottobre 2022 – ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice all’esito delle assenze ingiustificate dopo un periodo di malattia di durata superiore a sessanta giorni.
Nel caso de quo, la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata l’azione promossa da una lavoratrice nei confronti della società datrice volta al conseguimento della declaratoria di invalidità del licenziamento intimato per essere la lavoratrice rimasta ingiustificatamente assente dal lavoro. In particolare, la lavoratrice lamentava che, al termine della sua lunga assenza per malattia, non aveva preso servizio in attesa di convocazione a visita medica di idoneità e, pertanto, le assenze che avevano generato il procedimento disciplinare dovevano, invero, ritenersi giustificate.
Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso e ribadito che il Decreto Legislativo n°81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro. Sul punto, hanno continuato gli Ermellini, la visita medica post evento di malattia è una misura necessaria a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro e deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza; la sua omissione giustifica l’astensione ex art. 1460 c.c., dall’esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa.
Nel caso specifico, hanno pertanto concluso gli Ermellini, l’assenza della lavoratrice (in attesa di convocazione a visita medica di idoneità) era legittimamente da ritenersi ingiustificata, con conseguente sussistenza dei presupposti per una giusta causa di licenziamento.