Dopo Quota 100 e Quota 102 arriva Quota 103, la nuova soluzione di flessibilità pensionistica prevista dal disegno di legge di Bilancio 2023, in via sperimentale, per il 2023.
Alla pensione anticipata Quota 103, denominata dal legislatore “pensione anticipata flessibile”, potranno accedere i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS che maturano, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
La misura, valida solo per il 2023, traghetta al pensionamento anticipato in attesa dell’annunciata riforma strutturale delle pensioni, superando lo scalone previsto dalla legge Fornero.
Ma andiamo con ordine e soffermiamoci sulle caratteristiche della nuova prestazione.
Quota 103: requisiti
Il disegno di legge di Bilancio 2023 consente solo per il 2023 agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata INPS il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
NOTA BENE: Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente il 31 dicembre 2023.
Alla prestazione pensionistica non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Requisiti a confronto
Quota 100 |
Età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni |
Quota 102 |
Età anagrafica non inferiore a 64 anni di età e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni |
Quota 103 |
Età anagrafica non inferiore a 62 anni di età e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni |
Quota 103: trattamento pensionistico e cumulo
Il valore lordo mensile massimo del trattamento non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.
Il trattamento è riconosciuto per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
E’ ammesso, ai fini dell’accesso a Quota 103, per i lavoratori privati iscritti a due o più gestioni INPS e non titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle stesse gestioni, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni amministrate dall’INPS.
Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni valgono regole specifiche di cui si dirà più avanti.
La pensione non è cumulabile, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Non è ammesso il ricorso alla prestazione nell’ambito dei programmi di esodo di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Quota 103: decorrenza
Per i lavoratori privati che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022 l’assegno pensionistico decorre dal 1° aprile 2023.
Per i lavoratori privati che maturano invece i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2023 vale la finestra mobile di 3 mesi in quanto il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data della loro maturazione.
Quota 103: pubblici dipendenti
Per i dipendenti pubblici sono previste regole particolari stante la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Pertanto si prevede che il trattamento decorra:
- dal 1° agosto 2023 per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022;
- trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2023 per i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023.
La domanda di collocamento a riposo va presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.
Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Quota 103: clausola di salvaguardia
Il disegno di legge di Bilancio 2023 fa salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
Bonus per i lavoratori che restano in servizio
Assolutamente novitaria è la disposizione che riconosce ai lavoratori che pur avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso a Quota 103 rinunciano ad accedervi, il cd. Superbonus Maroni.
A favore di costoro si prevede un bonus decontribuzione in quanto, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro alle forme assicurative INPS e la contribuzione non versata dal datore di lavoro viene corrisposta interamente al lavoratore.
ATTENZIONE: Il trattamento liquidato sarà cristallizzato a quella data. Al momento del pensionamento, infatti, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia rinunciato a Quota 103 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della rinuncia, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla medesima scadenza.
Sono, in ogni caso, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
Per i dettagli sul bonus dobbiamo, però, attendere le modalità di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.