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Licenziamento in violazione dell’art. 2110 cc e requisito dimensionale

La Corte di Cassazione, sentenza n° 27334 del 16 settembre 2022, ha affermato che, in caso di licenziamento, ove il Giudice di merito accerti il mancato superamento del periodo di comporto (ex art. 2110 c.c.), occorre disporre la reintegra nel posto di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza presso l’azienda, in quanto si è in presenza di un recesso adottato in violazione di una norma di legge, per cui la “pena datoriale” non può consistere in un mero risarcimento.

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato da un’azienda con meno di 15 dipendenti per superamento del periodo di comporto disposto nei confronti di una lavoratrice risultata assente dal lavoro per malattia per un numero di giorni complessivamente superiori al periodo di comporto previsto dal CCNL applicato.

La lavoratrice, nell’impugnare il licenziamento, contestava al datore di lavoro di aver violato l’art. 2110, comma 2, c.c., per aver computato nel comporto dei giorni di assenza imputabili al solo datore di lavoro e chiedeva, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro. Poiché le assenze per malattia della lavoratrice risultavano effettivamente riconducibili ad un infortunio sul lavoro imputabile a responsabilità del solo datore, prima il Tribunale e poi la Corte di Appello, nel ritenere il periodo di comporto non superato, dichiaravano il licenziamento ingiustificato e riconoscevano alla lavoratrice la sola tutela risarcitoria prevista dall’art. 8, Legge 604/66 (che prevedeva alternativamente la riassunzione in servizio o il riconoscimento di un risarcimento nella misura di 6 mensilità) e ciò in ragione delle ridotte dimensioni del datore di lavoro (meno di 15 dipendenti).

Secondo la Corte di Cassazione la violazione dell’art. 2110 c.c., invece, integra una fattispecie di nullità del licenziamento espressamente tipizzata dall’art. 18, Legge 300/70, come modificato dalla Riforma Fornero.

La Suprema Corte, infatti, nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che “Al di là dello speciale regime sanzionatorio applicabile, il licenziamento in violazione dell’art. 2110 c.c. resta assoggettato alla disciplina generale del licenziamento nullo le cui conseguenze, per espressa previsione normativa (art. 18, comma 1, modificato dalla legge 92 del 2012) sono indifferenti al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.

Tuttavia, sebbene il licenziamento per superamento del periodo di comporto disposto in violazione dell’art. 2110 deve ritenersi nullo, andrà applicata non la tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, comma 1, bensì la specifica tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, Legge 300/70, stante l’espresso richiamo operato dalla norma alla fattispecie de qua.