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Fringe benefit fino a 3.000 euro: tempi stretti per l’erogazione da parte delle imprese

Qui di seguito, un interessante Approfondimento di Roberto Camera,  Esperto di Diritto del Lavoro, sul tema “Fringe Benefit”.
 

Fringe benefit con nuovo limite di esenzione fino a 3.000 euro. Lo prevede il decreto Aiuti quater, che mantiene invariata la tempistica per l’erogazione: non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il principio di cassa allargato, entro il 12 gennaio 2023. Le aziende sono nella possibilità economica e nei tempi per l’erogazione di somme così importanti? Dall’analisi della disposizione emerge che difficilmente l’impresa andrà oltre la soglia dei 600 euro, anche perché per pagare questi fringe benefit ha bisogno di valutazioni contabili che difficilmente potrà effettuare in tempi così ristretti. Quali sono, invece, i lavoratori che potrebbero trarre maggiore beneficio con il nuovo limite?

 
Il decreto Aiuti quater ha disposto l’aumento della soglia delle liberalità che il datore di lavoro può erogate ai propri lavoratori, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e cioè senza che detto valore venga considerato reddito di lavoro dipendente.
Si tratta di quei beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore e che, entro la soglia indicata proprio dal comma 3, dell’art. 51, sono esenti da tasse e contributi.
Ma la norma potrà essere effettivamente di supporto per i lavoratori in questo periodo di difficoltà economica a causa degli aumenti di tutte le materie prime e conseguentemente di tutti i prodotti in commercio?
Per iniziare, facciamo una cronistoria di questa norma.

Aumento del limite per i fringe benefit: dal decreto Aiuti bis al quater

Nel mese di agosto 2022 il Governo Draghi inserisce, nel D.L. n. 115/2022, una norma (art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale) che dispone l’aumento, esclusivamente per l’anno 2022, dei fringe benefit esenti: da 258,23 a 600 euro.
Da agosto, dobbiamo aspettare sino al 4 novembre per avere i chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 35/E/2022). L’attesa era dovuta, principalmente, al fatto che non era ben chiaro se i 600 euro erano da considerare un limite o una franchigia. Nel primo caso, erogare una somma anche leggermente superiore al tetto massimo avrebbe comportato l’inclusione di tutto il fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite; nel secondo caso, veniva considerato reddito di lavoro dipendente soltanto il valore erogato oltre il massimale previsto dal legislatore. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/2022, si è orientata sulla prima ipotesi, sicuramente più impattante per il datore di lavoro, il quale dovrà attenzionare detto limite proprio al fine di evitare uno sforamento che andrebbe a maggiorare notevolmente il costo dei fringe benefit.
Alcuni giorni dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate (il 10 novembre) il Governo, da poco insediato, approva un decreto legge (decreto Aiuti quater) che introduce nuove misure urgenti, proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini e aiutarli ad affrontare i costi del caro energia.
Tra le varie novità è presente una modifica all’art. 12 del decreto Aiuti bis, con la quale viene ulteriormente innalzato il limite delle liberalità esenti da 600 a 3.000 euro. Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti e collaboratori entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Utenze domestiche

L’altra novità, oltre l’aumento del limite delle liberalità a 3.000 euro, è la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette energetiche.
In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.
Ricordo che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.

Erogazione ai dipendenti: qualche criticità

A differenza dei bonus erogati nei mesi di luglio e novembre, in questo caso il costo è a totale carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato. Ragion per cui sarà difficile che questo welfare venga erogato a pioggia su tutta la compagine dei lavoratori.
Ordinariamente, affinché una azienda possa valutare l’esborso di somme così importanti, c’è bisogno di una programmazione economico-finanziaria che non credo possa avvenire in tempi così ristretti. Ricordo che l’eventuale erogazione dovrà avvenire, al massimo, entro il 12 gennaio prossimo.
Inoltre, chi ha già ricevuto nel corso del 2022 un premio, ad esempio il premio di risultato, non potrà restituirlo richiedendone la trasformazione in fringe benefit; ciò in quanto la scelta della conversione in welfare doveva essere effettuata all’atto dell’erogazione, così come disposto nell’accordo sindacale. Mentre, se il premio non è stato ancora erogato, trattandosi di premio di risultato (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 182-190, della Legge n. 208/2015), la conversione in welfare dovrà essere richiesta volontariamente dal lavoratore e non potrà essere imposta dal datore di lavoro.
Sicuramente ad avvalersi di questa agevolazione saranno le fasce alte della popolazione lavorativa e cioè coloro i quali hanno, ad esempio, una vettura aziendale, in quanto con nel conguaglio di dicembre si vedranno tornare indietro tasse e contributi pagati in virtù della disposizione ordinaria che prevedeva la non esenzione dei fringe benefit al superamento della soglia massima che, ordinariamente, è di 258,23 euro. Ma anche gli amministratori, i quali possono essere titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR.