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Accordo di Ricollocazione del personale ed esclusione del lavoratore in possesso dei requisiti richiesti

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 21450 del 6 luglio 2022, ha dichiarato che l’accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione, in una diversa impresa, di una determinata percentuale di dipendenti messi in mobilità, va qualificato alla stregua di un contratto a favore di terzi che, pur rappresentando elemento necessario a far sorgere in capo ai lavoratori interessati un diritto da opporre alla società promittente, non rappresenta condizione sufficiente ai fini dell’assunzione.

La pronuncia deriva dalla pretesa di instaurazione del rapporto di lavoro sollevata da un dipendente in esecuzione di un accordo sindacale, in virtù del quale la società neocostituita si impegnava ad assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di un’altra azienda posta in amministrazione straordinaria.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda sul presupposto che il ricorrente, terzo estraneo all’accordo sindacale, non aveva dimostrato il possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencati nell’accordo stesso.

Gli Ermellini, nel confermare il giudizio di merito, hanno ribadito che l’accordo avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato come contratto a favore di terzi.

Ciò posto, qualora detto accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per l’individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’impresa subentrante, il titolo della pretesa che il singolo prestatore può far valere nei confronti di quest’ultima non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per l’individuazione dei terzi beneficiari.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che è onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all’assunzione, non solo dimostrare l’esistenza dell’accordo ma anche che sulla base dei criteri indicati nello stesso la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli