Share:

Licenziamento per rifiuto a visita medica per assegnazione a nuove mansioni

Con ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che il rifiuto della visita medica prodromica alla assegnazione a nuove mansioni è illegittimo e la reazione della lavoratrice non è assolutamente giustificata ai sensi dell’art. 1460 c.c., perché, da un lato il datore di lavoro si era limitato ad adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni della legge per la tutela delle condizioni fisiche dei lavoratori nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare l’esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento avanti agli organi competenti.

L’art. 1460 c.c. è invocabile solo in caso di totale inadempimento del datore o in ipotesi di gravità della condotta da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della dipendente.

Fonte Dottrina per il Lavoro