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Bonus 200€: Presentazione Istanze

Con il messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, l’INPS comunica, come già anticipato con la circolare N. 73/2022, che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro prevista dall’articolo 32, commi 8, 11, 13 ,14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e fornisce le indicazioni su come e quando presentare le istanze.

Il citato articolo del cosiddetto Decreto Aiuti prevede l’erogazione dell’una tantum direttamente dall’Istituto di Previdenza, previa presentazione di istanza ed in presenza di determinati requisiti, alle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativaiscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacoloautonomi occasionalilavoratori domesticilavoratori stagionalilavoratori a tempo determinato, nonché per i lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.

La domanda può essere presentata telematicamente accedendo al portale istituzionale tramite credenziali di accesso al servizio (SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS)) oppure rivolgendosi agli Istituti di Patronato. In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Una volta effettuato l’accesso alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” – “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, è necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

– Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

– Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

– Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;

– Indennità una tantum per i lavoratori domestici;

– Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);

– Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

In maniera del tutto immotivata ed ingiustificata, tra i lavoratori si è sparsa la voce che il termine ultimo per la presentazione delle istanze fosse il 30 giugno mentre la presentazione della domanda può essere effettuata entro il termine del:

– 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;

– 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e, si badi bene, non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo.