Share:

Danno emergente e Lucro cessante

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 16512 del 23 maggio 2022, ha statuito che le somme erogate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante sono soggette a tassazione, mentre restano escluse le somme erogate per il risarcimento del danno patrimoniale concretizzatosi in un danno emergente.

Nel caso in oggetto, la dipendente di una P.A. ottiene dal Consiglio di Stato l’annullamento dell’atto con il quale si vedeva esclusa dal corso concorso per l’accesso alla dirigenza. In sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato imponeva alla P.A. l’organizzazione di un nuovo corso concorso, per consentire la partecipazione della lavoratrice.

Quest’ultima, all’esito positivo del corso concorso, adiva il T.A.R. ottenendo la condanna dell’amministrazione al pagamento del risarcimento del danno subito, nelle forme del danno patrimoniale, pari alla differenza tra retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito come dirigente e del danno non patrimoniale. Pur provvedendo, l’amministrazione aveva applicato alle somme ritenute fiscali a titolo di IRPEF, la dipendente adiva quindi la Commissione Tributaria provinciale per ottenere il rimborso delle somme trattenute. Se la Commissione tributaria provinciale accoglieva integralmente le sue ragioni, la Commissione tributaria regionale riformava la pronuncia, con riferimento alle ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale, evidenziando che queste ultime rappresentavano erogazioni sostitutive del reddito, soggette pertanto ad imposizione.

La lavoratrice ricorreva dunque in Cassazione. La Suprema Corte evidenzia in primis che il D.P.R. n. 917/1986 comma 2 dispone che le somme a titolo di risarcimento del danno erogate per la perdita di redditi, rappresentano in ogni caso redditi rientranti nella stessa categoria di quelli persi. Inoltre, con orientamento consolidato, i Giudici di legittimità hanno affermato che le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se tese a ristorare un danno di tipo patrimoniale, concretizzatosi in un lucro cessante, viceversa non sono soggette a tassazione le somme erogate a titolo di danno emergente, quali il danno morale, il danno d’immagine o il danno da perdita di chance.

Poiché la Commissione tributaria regionale aveva correttamente applicato detti principi, la Suprema Corte respinge il ricorso della lavoratrice.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli