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Il buono benzina da 200,00 €: Possibili destinatari

Andando ad esaminare alcuni recenti provvedimenti normativi, ci si accorge di come l’attenzione dell’Esecutivo verso i problemi diretti dei cittadini in difficoltà (pur nella ristrettezza delle risorse disponibili) sia sempre presente: senza andare indietro agli anni della pandemia e restando al 2022, non si possono non segnalarne due che nei prossimi mesi saranno attuati: mi riferisco al bonus benzina di 200 euro (art. 2 del D.L.vo n 21/2021) ed alla “una tantum” di pari importo, erogabile nel mese di luglio, in presenza di particolari condizioni, prevista dal D.L. n. 50/2022, ora all’esame del Parlamento.

In questa breve riflessione mi occuperò del bonus benzina.

Con lo scopo di attenuare il disagio dei lavoratori dipendenti causato dall’aumento del prezzo dei carburanti per effetto (anche) della guerra tra Russia e Ucraina, il Legislatore, attraverso l’art. 2 del D.L. n. 21 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51, ha dettato alcune disposizioni che meritano di essere esaminate alla luce di una serie di problemi che pongono: tutto questo, in attesa di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha la competenza amministrativa in materia.

L’esame non può che partire dal testo normativo.

“Per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri del presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’art. 38″

Le modifiche introdotte durante il dibattito parlamentare hanno individuato come destinatari della disposizione i “datori di lavoro privati” e non più le “aziende private” come emergeva dall’originario testo dell’art. 2.

Da ciò discende che il campo di applicazione (a prescindere dal numero dei dipendenti in forza) comprende sia le aziende in senso stretto che, gli studi professionali,  i datori di lavoro agricoli, gli Enti del terzo settore anche se non svolgono attività commerciale, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali e quelle di tendenza: resta da capire (e probabilmente ce lo dirà l’Agenzia delle Entrate) se ci rientrano anche gli Enti pubblici economici, come personalmente credo.

Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni, principalmente individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, la Banca d’Italia, la Consob e le c.d. “Authority”, con una conseguenza “lampante”: i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non hanno alcuna possibilità di ricevere i buoni carburante dai loro datori di lavoro.

I possibili destinatari del beneficio sono, quindi, i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale lo stesso si è instaurato (contratto a tempo indeterminato anche nella modalità di smart-working, contratto a termine, contratto a tempo parziale, apprendistato professionalizzante, ma anche di primo livello o di alta formazione, ecc.) con esclusione:

  1. Dei collaboratori coordinati e continuativi;
  2. Dei collaboratori occasionali;
  3. Degli amministratori non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato;
  4. Dei giovani in “alternanza scuola-lavoro”;
  5. Dei tirocinanti.

Non è previsto alcun limite reddituale come, invece, per l’erogazione dei 200 euro sulla retribuzione del prossimo mese di luglio prevista dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, la quale risulta “agganciata” (per almeno una volta in una mensilità del primo quadrimestre dell’anno in corso) al rispetto del comma 121 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (c.d. “sgravio contributivo” dello 0,8% sulla quota a carico del lavoratore che non superi, nel mese di riferimento, i 2692 euro): ciò significa che i “buoni benzina”, che non sono agganciati ad alcun limite reddituale, possono essere riconosciuti anche al personale con qualifica dirigenziale.

Ma, in che modo avverrà l’erogazione dei buoni benzina e, soprattutto, è rinvenibile nella disposizione un qualcosa che obblighi, esplicitamente, il datore di lavoro a compiere tale azione?

Non sussiste un obbligo specifico e il datore è libero di erogarli o meno, come è libero di erogarne meno dell’importo massimo o di erogarli in maniera non uniforme tra i possibili interessati. Questa, tuttavia, non appare l’unica strada in quanto l’imprenditore potrebbe correlare l’erogazione ad un accordo sindacale o ad un regolamento aziendale ove vengano definite modalità e criteri finalizzati al raggiungimento di alcuni risultati misurabili.

Fino al tetto dei 200 euro non è previsto alcun contributo ed alcuna tassa: essi si aggiungono ai 258,23 euro del comma 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/916. Da ciò discende, a mio avviso, la necessità di distinguere sul LUL le due voci.

I buoni carburanti, il cui costo complessivo è deducibile dal reddito d’impresa, possono essere sostituiti da altri buoni (ad esempio quelli della spesa) o dal contante?

La mia risposta è negativa, atteso che il Legislatore ha fatto questa specifica scelta non lasciando adito a dubbi.

I buoni debbono essere erogati entro il prossimo 31 dicembre ma possono essere materialmente spesi entro la data di scadenza che risulta stampigliata sugli stessi (quindi anche nel corso del 2023).

Ma, cosa succede se un lavoratore ha, nel corso del 2022 due o più rapporti (magari, anche in contemporanea, attraverso due contratti a tempo parziale)?

Non credo che possa essere titolare di due buoni e, sicuramente, l’Agenzia delle Entrate darà indicazioni finalizzate ad una dichiarazione dell’interessato con la quale si certifichi la sua posizione circa l’erogazione del buono da parte di un altro datore di lavoro.

E, da ultimo, un ulteriore quesito: è possibile erogare i buoni carburante a chi, all’atto della entrata in vigore della norma (21 marzo 2021) aveva già cessato il rapporto (fine del contratto a tempo determinato, dimissioni, pensionamento, licenziamento, ecc.)?

La risposta, salvo indicazioni diverse dell’Agenzia delle Entrate, appare negativa.

Fonte Dottrina per il Lavoro