Con sentenza n. 20531/2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita erogazione delle prestazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea) occorre “l’utilizzo o la presentazione di attestazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere e (ovvero l’omissione di informazioni non dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni. Tali erogazioni, peraltro, non debbono consistere, necessariamente, in una erogazione di somme in denaro, ma possono, indifferentemente, consistere nella erogazione di una somma di denaro oppure nella esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta“.