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Indennizzo alle aziende con attività di commercio al dettaglio con riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% di quello del 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Direttoriale n.683 del 16/03/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, ha ufficializzato gli ultimi nuovi ristori per le imprese del commercio al dettaglio destinati alle imprese con ricavi dell’anno 2019 non superiori a 2 milioni di euro e penalizzate economicamente dalla pandemia.

Gli indennizzi

Gli indennizzi de quo, sono stati parametrati su tre scaglioni di fatturato, e possono arrivare fino al 60% della differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019, purché la riduzione del fatturato non sia inferiore al 30%:

  • il 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
  • il 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro
  • il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.

L’importo, se necessario, verrà ridotto per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e nel caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Imprese Beneficiarie

Le risorse messe a disposizione sono destinate alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco 2007 indicati nella seguente tabella.

47.19

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43

Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5

Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77

Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78

Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99

Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Le domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, tra altro, la finestra temporale per l’invio delle domande, individuando il periodo di presentazione dal 3 al 24 maggio 2022, precisando che non sarà un click day. Con l’apposito Fondo per il rilancio delle attività economiche che può contare su una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, il Mise intende contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione causa Covid-19 e concedere contributi a fondo perduto ai soggetti maggiormente incisi.

La Procedura Informatica

Pertanto, le istanze de qua possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12,00 del 24 maggio 2022 al Ministero esclusivamente per via telematica, sulla base del modello allegato al decreto e ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica prevede obbligatoriamente l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse.

Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Le dichiarazioni

Nell’istanza in parola, il titolare ovvero il legale rappresentante dell’impresa deve dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, anche:

  1. il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto;
  2. l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
  3. l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva nei medesimi periodi;
  4. l’importo del contributo richiesto ai sensi del decreto de quo;
  5. l’Iban relativo al conto corrente intestato al soggetto richiedente su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Per approfondire

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043304-decreto-direttoriale-24-marzo-2022-sostegno-al-commercio-al-dettaglio