Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni benzina. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Il buono, in base proprio al richiamo al comma 3, dell’articolo 51, del TUIR, e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.
Ritengo che detta somma (200,00 euro) sia aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). L’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un’unica voce paga. La mia interpretazione nasce dal fatto che la nuova agevolazione, prevista dall’articolo 2, deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già la normativa in materia prevede. Spero che l’Agenzia delle Entrate intervenga presto per chiarire l’ambito di applicazione della norma e permettere, così, all’azienda di erogare, volontariamente, il bonus carburante al fine di aiutare i propri lavoratori.
Esempi
corretto: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge 21/2022 (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.2 DL 21-2022”), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.3 del TUIR”).
non corretto: erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.
Questo l’articolo di riferimento
Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti
1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38.