La Corte di Cassazione, ordinanza n° 2487 del 27 gennaio 2022, ha ribadito la possibilità di cumulare la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sussistano contestualmente mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo dell’organo dell’amministrazione della società.
Il caso esaminato si riferiva a due lavoratori subordinati, entrambi membri del C.d.A. della società (di cui ciascuno dei due era socio al 50%), sia pure con riserva, nella delibera di loro nomina, della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali. L’INPS aveva contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro, rilevando che ostava alla costituzione di un vincolo di subordinazione alla società amministrata la decisività della volontà di ognuno dei due nella formazione del processo decisionale.
La Suprema Corte ha respinto le pretese dell’Istituto previdenziale riaffermando il principio secondo cui, sebbene la carica di amministratore unico di una società sia incompatibile con la subordinazione, il singolo componente del consiglio può essere lavoratore subordinato se ricorrono in fatto, al di fuori dell’esercizio della carica, i consueti parametri connotanti la stessa. In particolare, è necessario che sia accertata l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e che sussista l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. Quest’ultima circostanza ricorre qualora sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente/amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno.
In tal caso, risulterebbe provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l’assenza di autonomi poteri decisionali, in ragione del fatto che le più importanti decisioni, comprese quelle relative al personale, richiedono statutariamente il voto congiunto di ambedue che viene a profilarsi come un diverso centro decisionale di “amministrazione congiunta sovrapersonale”.