La Corte di Cassazione, ordinanza n° 30510 del 28 ottobre 2021, ha ribadito il principio secondo cui le condotte ricomprese tra le ipotesi di giusta causa di licenziamento all’interno dei contratti collettivi sono da ritenersi meramente esemplificative e non tassative; ne consegue che il giudizio di merito non è vincolato, essendo autonoma facoltà del Giudice valutare se un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile sia idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Il caso in esame ha riguardato il ricorso avverso il licenziamento per giusta causa di un dipendente che, in risposta a continue provocazioni, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente un collega al di fuori dell’orario di lavoro e all’esterno dei locali aziendali.
In accordo con il Tribunale di Savona, la Corte territoriale genovese si era pronunciata sulla legittimità del provvedimento espulsivo data la gravità del comportamento tenuto, benché la stessa condotta non ricorresse tra quelle previste dal contratto collettivo per l’adozione di un licenziamento disciplinare. Ciononostante, la Corte di Appello ha altresì confermato quanto espresso dal Tribunale circa la sproporzione tra il comportamento assunto ed il provvedimento applicato, stante il luogo e l’orario in cui si sarebbe verificata l’aggressione in esame. Ad ogni modo, al dipendente è stata riconosciuta la tutela di cui all’art. 18 comma 5, quindi il solo diritto all’indennità risarcitoria escludendo qualsiasi soluzione di natura conservativa.
La Corte di Cassazione, attraverso una ricognizione della più recente e consolidata giurisprudenza volta a riaffermare il principio di diritto de qua (Cass. 13412/2020; Cass. 3283/2020; Cass. 4060/2011) ha difatti rigettato il ricorso del lavoratore.
Se ne deduce che, in caso di licenziamento, il Giudice avrà facoltà sia di riconoscere la sussistenza di giusta causa per inadempimento/condotta grave, anche se non contemplata tra le ipotesi del contratto collettivo, sia di escluderla, pur integrando, quello specifico comportamento, un’infrazione passibile di licenziamento all’interno del contratto collettivo stesso.