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Senza indennizzo INAIL l’incidente in pausa caffè

Con sentenza n. 32473/2021, la Corte di Cassazione ha affermato che non ha diritto all’indennizzo INAIL la dipendente di una Procura della Repubblica che, in uscita regolare dal proprio Ufficio, dopo aver timbrato il cartellino, interrompeva il proprio orario continuato 9-15 per prendere un caffè con altre colleghe all’esterno della Procura.

Ribaltando le decisioni dei due primi gradi di giudizio, la Corte ha sostenuto la mancanza del nesso eziologico che consente di affermare il legame tra l’incidente (caduta con conseguente per il polso) e l’attività svolta. La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, l’incidente è avvenuto non per un bisogno fisiologico (cosa che avrebbe giustificato il nesso) ma per un desiderio “certamente procrastinabile e non impellente”, cosa che ha fatto venir meno che il capitombolo sia avvenuto “in occasione di lavoro”.