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Mobilità Volontaria ex art. 30 T.U.P.I. e diritto all’inquadramento richiesto d’amministrazione di destinazione

Dall’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra Amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento neppure in ragione della qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza, atteso che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista” 

Questa la massima affermata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24487 del 10 settembre 2021.

Nel caso in esame un dipendente dell’ESRAM (Ente Regionale Sviluppo Agricolo Molise) inquadrato nella posizione D3 del c.c.n.l. Comparto Regioni-Autonomie Locali, a seguito di domanda proposta ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, veniva trasferito all’INPS con inquadramento al livello C3 del c.c.n.l. Enti pubblici non economici. Il lavoratore, ritenendo errato l’inquadramento, agiva nei confronti dell’Istituto previdenziale per vedersi riconosciuto il superiore inquadramento al livello C4. La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale ordinario e respingeva la domanda proposta, ritenendo che il passaggio del lavoratore dall’Ente Regionale all’INPS non avesse comportato alcun detrimento sotto il profilo dell’inquadramento nè alcuna perdita retributiva o qualsivoglia danno. I Giudici, inoltre, richiamando alcune sentenze della Cassazione (ex multis Cass. n.19564 del 13 settembre 2006 e n. 503 del 12 gennaio 2011) evidenziavano come, in caso di passaggio tra Pubbliche Amministrazioni, al dipendente competa soltanto l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro e non il medesimo o equivalente inquadramento e che, nel caso specifico, il raffronto tra le mansioni proprie della categoria D e quelle della categoria C conferite presso l’Amministrazione di destinazione consentisse di ritenere corretto l’inquadramento praticatogli.

Il ricorrente, sostenendo che in caso di mobilità volontaria ex art. 30 T.U.P.I. si realizza un’ipotesi di cessione del contratto, affermava che il lavoratore ceduto ha diritto al corretto inquadramento e, per il futuro, alla disciplina giuridica ed economica dell’amministrazione cessionaria, proponeva ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ricordava che il passaggio da un’Amministrazione ad un’altra avviene per ricoprire posti vacanti in una determinata mansione nell’organico dell’Amministrazione di destinazione e, pertanto, dall’accoglimento della domanda di passaggio ad altra Amministrazione non poteva discendere il diritto per il dipendente ad ottenere un inquadramento superiore neppure nel caso in cui la qualifica superiore fosse stata acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza. Nella fattispecie, la domanda di mobilità volontaria era stata proposta per ricoprire un posto di livello C3 vacante in organico presso l’INPS, rendendo infondata la pretesa di vedersi attribuito l’inquadramento in C4. Per questi motivi, il Collegio rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.