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Doppio licenziamento e comportamento fraudolento del datore

Con ordinanza n. 28175 del 14 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento del precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (soppressione della postazione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1344 c.c., il cui accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad una valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici dell’intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all’ordine giudiziale di reintegra e la contiguità temporale del secondo recesso”.