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Chiarimenti in materia di sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

La circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021, con cui si forniscono chiarimenti in materia di sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sancisce che in capo al datore di lavoro, in caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, sussiste l’obbligo di denunciare all’Inail l’evento ai fini dell’assicurazione obbligatoria, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La circolare specifica che la denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente con modalità̀ telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, allegando i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Qualora l’infortunio abbia provocato la morte o sia occorso il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall’evento. E’ opportuno ricordare che dal 16 marzo 2000 l’obbligo di presentazione della denuncia vige anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi. I datori di lavoro domestici e i datori di lavoro non imprenditori, invece, devono inviare la denuncia a mezzo Pec o, se sprovvisti, tramite raccomandata.

Riguardo al termine dei due giorni, esso decorre dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il primo certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza e nel quale sono specificati la data di rilascio e di prognosi. Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile; a tal proposito è opportuno ribadire che il sabato è considerato normale giornata feriale. Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre dal primo giorno successivo alla ricezione dell’ulteriore certificazione medica che attesti la prosecuzione dell’infortunio.

L’Istituto, inoltre, è tenuto ad istruire il caso di infortunio a seguito di denuncia trasmessa dal datore del lavoro oppure a seguito di segnalazione da parte del lavoratore o dell’INPS qualora si accerti che l’evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio/malattia avvenuta in occasione di lavoro (es. infezione da SARS-CoV-2, vedi circolare Inail n.13/2020); in questi ultimi due casi, le sedi competenti devono richiedere  al datore di lavoro di presentare regolare denuncia e, qualora si accerti che il datore non ha avuto notizia dell’infortunio né era in possesso dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni per la presentazione della denuncia decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte della competente sede INAIL.

A tal proposito la circolare evidenzia che, in caso di contagio da Covid-19 sul lavoro, l’obbligo di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza della circostanza tale per cui l’evento vada qualificato come infortunio e non come malattia di competenza dell’Inps, ergo i termini decorrono dalla ricezione della prima certificazione medica che attesti che l’astensione assoluta dal lavoro sia riconducibile al contagio.

Dal 1° gennaio 2007 la violazione per omessa o tardiva denuncia di infortunio ex art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 comporta una sanzione amministrativacompresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. L’inadempienza rientra tra le ipotesi di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’art. 13, comma 2, D.lgs n. 124/2004, pertanto, il trasgressore, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura minima (1.290,00 euro). Il pagamento deve essere fatto mediante modello F23 ed in caso di mancato adempimento è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza ingiunzione.

La circolare in commento, inoltre, si sofferma sulle comunicazioni degli infortuni a fini statistici ed informativi: l’Istituto, al fine di agevolare gli utenti, ha predisposto un servizio telematico denominato Comunicazione/denuncia di infortunio che consente di effettuare, con un unico adempimento sia la denuncia di infortunio per gli eventi superiori ai tre giorni ai fini assicurativi, che la comunicazione al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ai soli fini statistici e informativi. Inoltre dal settembre 2018 è operativa la funzione “converti in denuncia” che risulta molto utile nei casi in cui l’infortunio, inizialmente giudicato guaribile entro tre giorni, si prolunghi oltre il terzo giorno. Tramite questa funzione, infatti, il datore di lavoro o il suo intermediario che abbia comunicato al SINP l’infortunio ai soli fini statistici, può adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio ai fini assicurativi recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio aggiungendo solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.