Qualora la donazione non costituisce reddito per il beneficiario, l’ente erogatore non deve certificarla ai fini Irpef in qualità di sostituto d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 20 settembre 2021, n. 613).
Ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte presentano annualmente una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti.
L’Agenzia delle Entrate in relazione al trattamento fiscale delle somme raccolte da una Federazione a titolo di donazione in favore dei propri iscritti e, successivamente, corrisposte a questi ultimi, ha ritenuto che tali erogazioni non generassero materia imponibile nei confronti dei beneficiari.
L’Agenzia delle Entrate in relazione al trattamento fiscale delle somme raccolte da una Federazione a titolo di donazione in favore dei propri iscritti e, successivamente, corrisposte a questi ultimi, ha ritenuto che tali erogazioni non generassero materia imponibile nei confronti dei beneficiari.
A tale conclusione si perveniva considerando la Federazione quale mero strumento organizzativo nella raccolta e nella successiva destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero state versate direttamente agli iscritti della stessa colpiti da Covid-19.
Considerato che in quest’ultima ipotesi, tali erogazioni non avrebbero generato materia imponibile in capo ai beneficiari, le medesime indennità percepite per il tramite della Federazione non costituiscono reddito imponibile per i beneficiari, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del Tuir.
Conseguentemente, considerato che tali erogazioni non costituiscono reddito per i percipienti, non graverà alcun obbligo di certificazione ai sensi del cit. art. 4, D.P.R. n. 322/1998.