La norma regolatrice, l’art. 413 c.p.c., considera competente per territorio il Giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto di lavoro.
La pronuncia conferma, innanzitutto, la presenza di tre fori alternativi, scelti liberamente dal ricorrente (sia esso lavoratore o datore di lavoro), contrariamente a quanto asserito da una parte della dottrina e da alcuna giurisprudenza di merito che si limita ad individuarne solo due e cioè il luogo dove è sorto il rapporto e il luogo dove il lavoratore presta effettivamente la sua opera.
Con particolare riferimento ad uno di essi, ovverossia la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore, secondo la Cassazione tale locuzione va interpretata “come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora”, di guisa che essa può coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore.
Il caso specifico affrontato riguardava un informatore farmaceutico che impugnava il proprio licenziamento presso il Tribunale di Bari, che ritenendo fondata l’eccezione di competenza sollevata dalla Società, rimetteva la causa al Tribunale di Milano. Quest’ultimo, tuttavia, ritenendo che nessuno dei tre criteri di cui all’art.413 c.p.c. determinasse la propria competenza, rimetteva di ufficio gli atti alla cancelleria della Corte di Cassazione proponendo istanza di regolamento di ufficio ai sensi dell’art.45 c.p.c.
Investita della questione, la Suprema Corte confermava i rilievi formulati dal Tribunale di Milano nel regolamento per escludere la propria competenza. Infatti, sia la “sede legale” del datore di lavoro sia il “luogo in cui è sorto il contratto di lavoro” si trovava nella Circoscrizione del Tribunale di Monza. Restava da valutare il criterio della “dipendenza”, per la quale l’orientamento della Cassazione è che essa vada intesa, in senso estensivo, come una “articolazione della organizzazione aziendale” e quindi essendo possibile individuarla anche nell’abitazione privata del lavoratore quando risultino presenti significativi “strumenti di supporto dell’attività lavorativa”.
In precedenti analoghi la Corte aveva già considerato “dipendenza” l’abitazione dell’informatore scientifico farmaceutico, dotata di un personal computer e di una stampante con rete ‘ADSL’, che risultava anche adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario’ e soprattutto ‘limitrofa all’ambito territoriale assegnato al lavoratore’”.
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha rilevato nella fattispecie in esame che il lavoratore svolgeva l’attività lavorativa per l’azienda in un ambito territoriale lontano dalla sede dell’impresa e coincidente con il comune” di Molfetta, “in cui si trovava la sua abitazione, e dove egli custodiva gli strumenti di lavoro” (dal pc al campionario), e cioè “tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Da ciò l’asserita competenza territoriale del Tribunale di Trani, nel cui circondario rientra il Comune di Molfetta in alternativa al Tribunale di Monza con riferimento alla sede legale.