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Fondo nuove competenze: nuova nota interpretativa Anpal

La nuova nota interpretativa Anpal, approvata con decreto 7 settembre 2021, n. 48, fornisce elementi di chiarimento sul funzionamento del Fondo nuove competenze in relazione ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite Avvisi a valere sul conto di sistema del Fondo Paritetico Interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, nonchè in relazione al computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo. 

Il citato Decreto Anpal 07 settembre 2021, n. 48, anzitutto, modifica il termine previsto dall’art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69/2021, stabilendo che il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è fissato in 40 giorni di calendario dallo scadere dei termini di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze indicati nell’art. 5 dell’Avviso vigente. Il computo dei 40 giorni decorre dai termini indicati nel citato art. 5 dell’Avviso anche nelle ipotesi di conclusione anticipata dei percorsi di sviluppo delle competenze.
L’articolo 2 del decreto Anpal in questione approva, poi, la Nota Interpretativa contenente chiarimenti che aiutano la comprensione di alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo nuove competenze. Due, nel dettaglio, sono i punti che vengono affrontati: il primo riguarda i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite avvisi a valere sui Fondi, cioè sul conto di sistema del Fondo paritetico interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Il secondo riguarda, invece, il computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo.

Per quanto riguarda il primo punto, l’Anpal precisa che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole) che prevedono, anche successivamente alla loro approvazione, e comunque prima dell’avvio dell’azione formativa, l’adesione ai Fondi ovvero per tutte quelle istanze che prevedono, già all’interno del progetto formativo, percorsi di sviluppo delle competenze da realizzare attraverso Avvisi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico Interprofessionale o attraverso iniziative del Fondo per la formazione. Tale termine di 120 giorni può essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di ANPAL di questa.


Nei casi sopra richiamati (adesione ai Fondi anche successivamente alla presentazione e approvazione di istanza singola o adesione ai Fondi attraverso loro richiamo all’interno del progetto formativo), al fine di poter usufruire del termine dei 120 giorni, è obbligatorio che l’azienda invii tramite PEC ad ANPAL all’indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi. Tale comunicazione deve dare evidenza dell’approvazione del Piano formativo da parte dei Fondi. 
La comunicazione dei dati consentirà ad ANPAL di aggiornare in applicativo il termine per la realizzazione delle attività portandolo da 90 a 120 giorni.
Con riferimento, invece, al secondo punto, per il computo dei termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e per la presentazione della richiesta di saldo, è necessario far riferimento agli atti susseguenti con i quali ANPAL si è espressa in relazione alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale rispetto a questi atti.

Restano invariate le altre disposizioni dell’Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 461/2020 non menzionate nel decreto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.

Fonte Teleconsul Editore