Anche per il 2021 è confermato il periodo di sperimentazione per cui, in alternativa all’invio dei dati tramite flusso Uniemens, è comunque possibile continuare a trasmettere il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione figurativa. Altresì, rimane ferma la sottoposizione di detto modello alla prescritta validazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (Inps, messaggio 27 luglio 2021, n. 2733)
Come noto, per i lavoratori collocati in aspettativa perché chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (art. 31, L. n. 300/1970), le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono invece in considerazione le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche (art. 8, co. 8, L. n. 155/1981).
Il predetto valore, ascrivibile alla retribuzione virtuale, è nella sostanza identico al valore annuo che si ottiene moltiplicando la <RetribTeorica> per il <NumMensilita>.
Ambedue gli importi (ex L. n. 155/1981 e retribuzione teorica annua) rappresentano il dovuto contrattuale (CCNL, integrativo, individuale) con esclusione di quanto connesso alla presenza.
In entrambi i casi, il dovuto ha natura dinamica e deve tener conto non solo dell’assetto retributivo esistente all’atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo dell’aspettativa a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili. Il riferimento non è solo agli aumenti fisiologici dei valori retributivi per la categoria e/o la qualifica, ma anche ad eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute.
Orbene, a decorrere dalla competenza gennaio 2020, al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo, per comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco, nonché per attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa, è obbligatorio l’utilizzo del flusso UniEmens, in alternativa alle attestazioni cartacee (modello AP 123) prodotte dal datore all’ente previdenziale. L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga. In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso, ma l’obbligo di denuncia permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa).
Tanto premesso, anche per il 2021 è confermato il periodo di sperimentazione, per cui è comunque possibile acquisire il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione figurativa. È altresì prevista la sottoposizione di detto modello alla prescritta validazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.