La Corte di Cassazione, sentenza n° 18948 del 5 luglio 2021, ha (ri)affermato la necessità della preesistenza del ramo di azienda al momento della cessione dello stesso.
La vicenda trae origine da una cessione di ramo di azienda, operata dalla Banca MPS ad una società, impugnata dai dipendenti oggetto della cessione sul presupposto che il ramo, finalizzato alla erogazione dei servizi amministrativi di “back office” in favore delle diverse società del Gruppo Monte dei Paschi e costituito all’interno della Divisione attività amministrative contabili ed ausiliarie connesse alla cd. “attività di governo”, fosse stato “creato” pattiziamente dalle parti solo in sede di trasferimento, senza che prima avesse una sua autonomia.
Il Tribunale riconosceva la legittimità della cessione, mentre i Giudici distrettuali ne disconoscevano la sussistenza. Da questo contrasto, prendeva l’avvio il giudizio della Suprema Corte.
L’organo nomofilattico, nel prendere atto dei rilievi di merito della Corte d’Appello consistenti nel fatto che nel caso in oggetto non era stata trasferiti tutti i servizi di back office, nella loro iniziale consistenza ed interezza, atteso che alcuni servizi della stessa non erano stati trasferiti. Non erano stati, poi, ceduti i softwares applicativi per l’espletamento delle attività oggetto della cessione, rimasti in proprietà della BMPS che li aveva concessi in uso alla società cessionaria.
Per l’effetto, gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 32 del D.lgs. 276/2003, la nozione di ramo d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. è rimasta immutata e fedele alle direttive europee in materia (direttive 1998/50/CE e 2001/23/CE): per ramo d’azienda si intende ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, sul presupposto di una preesistenza, potendosi conservare solo qualcosa che già esista. Non si configura, quindi, un ramo d’azienda suscettibile di cessione in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionante, qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti (cedente e cessionario) nel negozio”.