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Responsabilità solidale negli appalti, nessun surroga del committente verso il Fondo di garanzia

Il committente che in forza del vincolo di solidarietà corrisponda trattamenti retributivi e TFR ai dipendenti dell’appaltatore adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge e non diviene “avente diritto dal lavoratore”, non avendo così titolo a surrogarsi nei diritti spettanti al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia Inps, ma eventualmente nei soli confronti del datore di lavoro appaltatore (Corte di Cassazione, ordinanza 02 luglio 2021, n. 18818).
 
Un Tribunale aveva condannato un’impresa appaltante al pagamento del TFR in favore di un lavoratore dipendente di un’impresa appaltatrice, in forza del vincolo di responsabilità solidale ex art 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché accertato il diritto dell’appaltante a richiedere al Fondo di garanzia Inps, il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore. Successivamente, in appello, la Corte aveva rigettato l’eccezione proposta dall’Inps di improponibilità della domanda per mancato esperimento del previo iter amministrativo, nonché l’eccezione di difetto di interesse dell’appaltante nei confronti dell’Inps, ma tuttavia aveva ritenuto infondata la sua domanda di surroga nei diritti spettanti al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’impresa appaltante, lamentando, tra l’altro, l’erroneità della sentenza di merito nel non rilevare che il Fondo di garanzia dovesse intervenire in favore del lavoratore o di un suo avente diritto.
Per la Suprema Corte il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La questione relativa al diritto di surroga è stata già affrontata in diversi precedenti di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 20 maggio 2016, n. 10543), i quali hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente che, in forza della responsabilità solidale ex art 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 297/1982 (a tenore del quale il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).
Il committente, in sostanza, adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge e non diviene avente diritto dal lavoratore, nè ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia Inps. Piuttosto, è legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore (art. 1203, n. 3, Codice civile) (Corte di Cassazione, ordinanza n. 3884/2018).