La Corte di Cassazione, sentenza n°16154 del 9 giugno 2021, ha confermato, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, che le rinunce e le transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva.
Nel caso de quo, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da un lavoratore subordinato avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibili, in quanto oggetto di un verbale di conciliazione sindacale, le domande di ricalcolo delle somme dovutegli per incentivo all’esodo con inclusione del lavoro straordinario prestato. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso la nullità della conciliazione invocata, in difetto di deduzione di alcun vizio specifico in tale senso, dovendo essere disattesa la denunciata mancata assistenza all’accordo di un rappresentante sindacale neppure conosciuto dal lavoratore, sul rilievo della sottoscrizione dell’accordo, senza alcuna eccezione alla presenza del sindacalista delegato (comportante implicito conferimento di un mandato) e della sua accettazione finale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo errata applicazione degli artt. 410, 411 c.p.c. e art. 2113 c.c. da parte della Corte territoriale che aveva ritenuto valido l’accordo sindacale tra le parti, in mancanza di una propria tutela effettiva da parte del rappresentante sindacale, essendo insufficiente la sola sua presenza, senza neppure essersi personalmente conosciuti prima, né avere ricevuto informazione sul contenuto dell’accordo.
Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. Premessa l’essenzialità dell’assistenza effettiva dell’esponente sindacale, la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione, hanno continuato gli Ermellini, lasciava presumere l’adeguata assistenza del sindacalista, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (mercé il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all’attività svolta dal primo), tutto ciò, in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova da parte del dipendente a ciò onerato, che il rappresentante sindacale, pur presente, non avesse prestato assistenza di sorta.
La Corte territoriale, hanno concluso gli Ermellini, ha pertanto correttamente applicato i su enunciati principi, avendo di fatto accertato l’adeguatezza dell’assistenza sindacale del lavoratore in sede conciliativa davanti al Giudice, con argomentazione congrua in ragione della sua sottoscrizione dell’accordo alla presenza del sindacalista delegato, senza alcuna eccezione e dell’accettazione finale dello stesso, pertanto insindacabile in sede di legittimità.