Con ordinanza n. 13861 del 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità del licenziamento comminato alla lavoratrice madre durante il periodo di tutela previsto dall’articolo 54, del decreto legislativo n. 151/2001 (dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), nel caso in cui sia comminato per cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda e non dell’intera attività aziendale. Ciò in considerazione del fatto che non vi può essere una interpretazione estensiva della deroga al divieto di licenziamento, così come prevista dal comma 3, lettera b), dello stesso articolo 54.